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Le nuove norme per l'antiriciclaggio

Sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne
reca misure di esecuzione».

Il decreto stabilisce che i professionisti, gli intermediari finanziari ed i revisori contabili, avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria
attività istituzionale o professionale, adempiano agli obblighi di verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo
interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Destinatari
Professionisti
Per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti e quelli che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro,
strumenti finanziari o altri beni; l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all’amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle
lettere a), b) e c).
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, tuttavia, non si applica si soggetti di cui alle lettera a), b) e c) in relazione alle informazioni che ricevono da un loro cliente o
ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
Gli obblighi, inoltre, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di
amministrazione del personale.

Intermediari finanziari – Per intermediari finanziari si intendono: le banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta elettronica; le società di intermediazione mobiliare
(SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di investimento a capitale variabile (SICAV); le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui
all’articolo 2, comma 1, del CAP; gli agenti di cambio; le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107 del TUB; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB; le succursali italiane dei suddetti soggetti aventi sede in uno Stato
estero e le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Fanno parte degli intermediari finanziari anche: le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 4, del TUB; i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 5,
del TUB; i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF; gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei
rami di cui al comma 1, lettera g); i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; gli agenti in attività finanziaria iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Revisori contabili – Il decreto si rivolge alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del TUF ed ai soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili.
Altri soggetti
Il decreto definisce altresì una serie di soggetti interessati dalle norme che non appartengono alle suddette categorie, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle seguenti norme:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni
concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Obblighi di adeguata verifica della clientela
Consistono nei seguenti adempimenti
– identificazione del cliente e verifica della sua l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
– identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua l’identità;
– ricerca di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
– effettuazione di controlli costanti nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Per assolvere tali obblighi bisogna commisurare il rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui si tratta.

Per gli intermediari finanziari e per gli altri soggetti esercenti attività finanziaria
Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando:
– instaurano un rapporto continuativo;
– eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
– vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
– vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente;
– le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
Inoltre gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 devono adempiere ai suddetti obblighi anche per
operazioni di importo inferiore ai 15 mila euro.

Per i professionisti ed i revisori contabili
I professionisti devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando:
a) la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto
che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.
d) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
I revisori contabili, invece, devono adempiere ai suddetti obblighi solo nei casi indicati dalle lettere a), d) ed e).

Obblighi di segnalazione – I soggetti cui il decreto si rivolge devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche,
entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico.

Decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231
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