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Indennità di buonuscita per i vigili del fuoco

L’Inpdap, con nota n. 3 del 24 gennaio 2008, ha reso note le modalità di calcolo e le norme vigenti per la determinazione dell’indennità di buonuscita del personale appartenente
al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
L’Istituto ha precisato che, dal 1 gennaio 2006, il suddetto trattamento economico è formato dagli importi dello stipendio tabellare (fissati dall’art. 173 del D. Lgvo 13/10/2005, n. 217
maggiorato degli incrementi previsti dal C.C.N.L. – biennio 2004/2005 ) e che, per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, devono essere considerate le seguenti indennità
stipendiali:
– trattamento economico tabellare (per 13 mensilità);
– retribuzione individuale di anzianità (per 13 mensilità);
– I.I.S – ricompresa nello stipendio tabellare dal 1/1/2003 (per 13 mensilità);
– indennità di rischio (comprensiva dell’indennità operativa dal 1/1/2003);
– indennità mensile (per 12 mensilità) comprensiva dell’indennità operativa dal 1/1/2003.
L’Inpdap, infine, ha reso noto che la prestazione viene pagata entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se sul Mod.PL1 viene indicata come causale della risoluzione di rapporto di lavoro:
“cessazione per altre cause – limite di servizio aliquota massima di pensione (80%)”

INPDAP, nota n. 3 del 24 gennaio 2008

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