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Con la riforma del Welfare il contratto a termine ritorna ad essere l'eccezione

Il contratto di lavoro subordinato e’ stipulato di regola a tempo indeterminato. Così ha stabilito l’articolo 39 della Legge 24 dicembre 2007, n. 47, pubblicata sulla GU n. 301 del
29.12.2007, in vigore dal 1.1.2008, recante ‘Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale'(di seguito anche ‘Legge di riforma del Welfare’) che ha rivisto la disciplina del rapporto a termine di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (di seguito anche ‘decreto’)

Dunque, dal 1 gennaio 2008 i datori di lavoro dovranno gestire una novellata disciplina del rapporto a termine con norme più stringenti che li costringeranno a rivedere la gestione della
flessibilità del lavoro. Molte sono le novità di cui tener conto.

Durata massima del rapporto a termine tra gli stessi soggetti – Una delle più importanti novità riguarda l’introduzione di un limite massimo complessivo (36 mesi) di durata
di rapporti a termine tra gli stessi soggetti.
Il legislatore novellando l’articolo 5 del ‘decreto’ ha voluto porre un freno all’utilizzo indisciplinato del lavoro a termine introducendo un’ulteriore ipotesi di trasformazione automatica del
rapporto a tempo indeterminato. Infatti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto
e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
In sostanza viene imposto un limite massimo di 36 mesi oltre il quale il rapporto a termine non potrà più in ogni caso continuare pena la trasformazione dello stesso a tempo
indeterminato.
Tuttavia, sarà possibile stipulare per una sola volta un ulteriore successivo contratto a termine presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio purché il
lavoratore sia assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato.

Esclusioni – Le predette disposizioni non trovano applicazione :
– nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;
– nei confronti di quelle attività che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative.

Periodo transitorio  – Inoltre, il legislatore ha previsto un periodo transitorio stabilendo che :
– i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della ‘Legge di riforma del Welfare’ (1 gennaio 2008) continuano fino al termine previsto dal contratto in deroga alle
disposizioni di cui sopra;
– il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della predetta Legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del
periodo massimo di 36 mesi, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

Diritto di precedenza  – Il lavoratore, che abbia prestato attività lavorativa a termine (uno o più contratti) per un periodo superiore a sei mesi presso la
stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi in riferimento alle mansioni già espletate
durante i predetti rapporti.
Per il lavoratore assunto per lo svolgimento di attività stagionali il diritto consiste nella precedenza in nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le
medesime attività stagionali.
Il lavoratore potrà esercitare tale diritto, che si estingue in ogni caso entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, manifestando la propria volontà al datore
di lavoro entro rispettivamente sei mesi (nel primo caso) e tre mesi (nel secondo caso ‘ attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Deroghe ai limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione collettiva – Come noto il comma 7 dell’articolo 10 del decreto attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il
compito di individuare i limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato, fatte salve le ipotesi di esenzione dalle stesse limitazioni elencate dal medesimo
comma 7.
Al riguardo la ‘Legge di riforma del Welfare’ modifica il predetto comma ai punti c) e d) stabilendo che :
– non sono più esenti dai limiti quantitativi i contratti stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodo dell’anno (ex lettera c)).
– sono esenti dai limiti quantitativi i contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni (nuova ipotesi di cui alla lettera d)).

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