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Aziende del trasporto pubblico: rimborso dei maggiori oneri

L’Inps, con circolare n. 22 del 22 febbraio 2008, ha fornito chiarimenti in merito al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico in base a quanto
previsto dall’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005.
Detta norma, infatti, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria siano finanziati
utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Il Decreto Interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007 (pubblicato sulla GU n. 281 del 3 dicembre 2007) ha quantificato in euro 58.669.505,97 l’ammontare, per l’anno 2005, del maggior onere e
ha stabilito che l’Inps deve erogare alle aziende le somme trasferite dal Ministero dei trasporti, secondo i criteri di ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto stesso.
Le aziende di trasporto interessate dal decreto, dunque, possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia, per l’anno 2005, utilizzando nel quadro D
del modello DM10 il codice importo di nuova istituzione “L215” avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”
Le Sedi Inps, poi, verificheranno il possesso del documento unico di regolarità contributiva e attribuiranno alle aziende il codice di autorizzazione “4H”.

Inps, circolare n. 22 del 22 febbraio 2008

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