FREE REAL TIME DAILY NEWS

Trasferimento del quadro senza il rispetto del preavviso nel settore commercio e servizi

By Redazione

Con sentenza del 20 maggio 2008, n. 12736, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può trasferire ad altra Sede di un dipendente (nel caso
specifico trattavasi di un quadro nel settore commercio) senza rispettare il termine di preavviso fissato dal CCNL. Il termine previsto dal CCNL, infatti, non ha natura perentoria e, quindi, il
dipendente non può contestare all’azienda di essere stato avvertito della nuova residenza lavorativa senza il dovuto preavviso di 45 giorni o di 70 giorni.
Così la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una dipendente contro il licenziamento per assenza ingiustificata (confermato dalla Corte di Appello) che le era stato inflitto
dall’azienda per non essersi presentata nel nuovo posto di lavoro distante 70 Km.

Fatto e diritto
Una dipendente, impiegata di primo livello, era stata trasferita ad altra sede distante 70 km, ma non si presentava nel nuovo posto di lavoro e la società le infliggeva il licenziamento
per assenza ingiustificata.
L’impugnazione del licenziamento, accolta dal primo giudice, era stata respinta dalla Corte d’appello che, mentre negava validità agli argomenti di carattere formale (tardività
del licenziamento rispetto alla contestazione, inosservanza del termine di preavviso del trasferimento) sui quali il primo giudice aveva basato la declaratoria di illegittimità del
licenziamento, valutava poi le prove assunte in appello e riteneva legittimo il provvedimento di trasferimento per concentrazione nella nuova sede delle attività di direzione commerciale
affidate alla dipendente e conseguentemente legittimo il licenziamento per rifiuto di prendervi servizio.
Contro tale sentenza la dipendente ha presentato ricorso in Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, la norma contrattuale (che dispone che «il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione verrà di norma comunicato per iscritto agli
interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico«) non detta un termine perentorio.
La Cassazione, infatti, ha precisato che l’espressione «di norma» indica una possibilità e non un obbligo cogente e che la disposizione non prevede alcuna
sanzione nell’ipotesi del mancato preavviso a carico del datore ovvero ? e di contro- particolari diritti in capo al lavoratore, al di là (e pare questa l’ipotesi massima desumibile
dall’esame delle disposizioni contrattuali alla luce dei normali e generali principi di diritto) dell’ipotesi di ulteriore prolungamento del termine entro cui prendere servizio presso la sede
di nuova destinazione, in caso di richiesta in tal senso del lavoratore.
Il dipendente, quindi, avrebbe diritto a vedersi prorogare il temine finale di trasferimento fino al 45° ovvero al 70° giorno dalla comunicazione, pena, in difetto, l’eventuale azione
risarcitoria, sempre in ipotesi affatto differente dalla presente fattispecie nella quale lavoratrice non ha chiesto alcun differimento di detto termine né ha avanzato azioni
risarcitorie di sorta, essendosi limitata a rifiutare il trasferimento ed a non presentarsi mai presso la nuova sede.
Pertanto, la Cassazione non rinviene alcuna violazione del criterio di interpretazione letterale del CCNL.
Così la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, condannandola alle spese del giudizio, a quelle per onorari, oltre che alle spese generali, IVA e CPA.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12736 del 20 maggio
2008

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD