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Siiq: entro il 30 aprile l'opzione per regime speciale di tassazione

By Redazione

Le Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) hanno tempo fino al 30 aprile 2008 per esprimere l’opzione relativa al regime speciale di tassazione disciplinato dall’ art. 1,
commi da 119 a 141, della Finanziaria 2007 come modificati, da ultimo, dall’articolo 1, comma 374 della Finanziaria 2008.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 31 gennaio 2008, che illustra i requisiti e le agevolazioni previste dal regime speciale, facendo il punto sugli effetti
dell’esercizio dell’opzione, sulle cause di cessazione dal regime speciale, sulla tassazione dei conferimenti di immobili e sul credito per le imposte pagate all’estero in relazione agli
immobili rientranti nella gestione esente.
Il regime speciale, in particolare, prevede che la tassazione degli utili avvenga solo al momento della distribuzione ai soci e non in capo alla società e punta a rendere più
competitivo e trasparente il mercato degli affitti.

Possono accedere al regime di tassazione speciale le Siiq in cui:
– nessun socio ha, direttamente o indirettamente, più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili;
– almeno il 35% delle azioni è detenuto da soci che all’atto dell’opzione non possiedono, direttamente o indirettamente, più del 2% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
più del 2% dei diritti di partecipazione agli utili.

Detti requisiti, dunque, devono essere posseduti entro il 30 aprile 2008 e coloro che esercitano l’opzione sono soggetti al versamento di un’imposta di ingresso (che sostituisce l’imposta sul
reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive) con aliquota al 20% da applicare alle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze del patrimonio
immobiliare destinato alla locazione.
Come si è detto, la tassazione non viene applicata in capo alla società, ma in capo ai soci al momento della distribuzione dell’utile e sull’utile distribuito si impone, in
genere, una ritenuta alla fonte del 20% (che passa al 15% se l’utile è riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati in base ad accordi definiti fra le
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini).
L’Agenzia, inoltre, ha osservato che, nel caso di Siiq, “la ritenuta viene applicata dagli intermediari presso i quali i titoli partecipativi sono depositati e sono applicabili la quasi
totalità delle disposizioni attualmente utilizzate per il trattamento, sempre da parte degli intermediari, dei dividendi derivanti dalle altre azioni immesse in sistemi di deposito
accentrato”.
La Siiq decade dal regime speciale quando:
– almeno l’85% degli utili non viene distribuito dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti;
– non viene rispettato per due esercizi consecutivi uno dei due parametri di prevalenza dell’attività di locazione immobiliare (parametro patrimoniale o parametro reddituale);
– non si detiene più: la residenza nel territorio dello Stato ai fini fiscali, la forma giuridica di Spa, l’ammissione ai mercati regolamentati,
– quando un socio supera la soglia del 51% di diritti di voto e di partecipazione agli utili.
Se, invece, non viene rispettato il criterio per cui almeno il 35% delle azioni deve essere diluito in quote non superiori al 2%, il regime speciale non decade.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 8 del 31 gennaio 2008

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