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Semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute

By Redazione

Il Senato ha approvato oggi il Ddl del Ministro della Salute Livia Turco in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute, il provvedimento, che
ora passa all’approvazione della Camera, riguarda una serie di misure che vanno dalla semplificazione della prescrizione di farmaci oppiacei per il dolore severo, all’eliminazione di tanti
certificati sanitari ormai inutili od obsoleti.

«Il ddl approvato oggi dal Senato all’unanimità, con la sola astensione dell’Udc – ha dichiarato il Ministro della Salute Livia Turco – è un esempio concreto di buona
politica e della possibilità di dialogo positivo tra maggioranza e opposizione per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Con questa legge viene infatti semplificata la vita degli
italiani nei confronti della burocrazia, abolendo milioni di certificati sanitari inutili, che costano tempo e denaro alla collettività, e che sono ormai superati da altre norme
più recenti.
Ma tra i punti più significativi di questa legge c’è senz’altro quello della semplificazione della prescrizione dei farmaci contro il dolore consentendo al medico di prescriverli
sul ricettario normale del Ssn. In tal modo sarà quindi molto più facile prescrivere quei medicinali essenziali per alleviare le sofferenze di chi, malato, ha diritto a non patire
sofferenze ingiustificate che possono e debbono essere alleviate. Una norma che consentirà di superare le difficoltà prescrittive che collocano tuttora il nostro Paese agli ultimi
posti in Europa nella somministrazione dei farmaci antidolorifici.
Di questo risultato ringrazio l’Aula, e in particolare il relatore Bodini e la Commissione Igiene e Sanità, per il lavoro svolto che è stato senz’altro utile al miglioramento
ulteriore del provvedimento».

Ecco nel dettaglio le novità previste:

Più facile prescrivere i farmaci contro il dolore.
Ancora oggi in Italia è difficile accedere ai farmaci per combattere il dolore.
Queste difficoltà ci pongono tra gli ultimi posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di
italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi etc.
Con questo ddl si agisce su più fronti:

– attraverso opportune modifiche introdotte nel testo unico sugli stupefacenti di cui al DPR. n. 309 del 1990 viene semplificata la prescrizione dei farmaci oppiacei, consentendo al medico di
utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale, eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso rendono difficili tali prescrizioni, conformandosi in tal
caso la prescrizione al vigente decreto sul “Ricettario del Servizio sanitario nazionale”con la formale garanzia della contestuale conservazione di copia o fotocopia della ricetta da parte del
farmacista, anche al fine di dimostrare la liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente od alla persona che li ritira;
– viene consentita la prescrizione dei medicinali oppiacei anche al di fuori delle patologie oncologiche e quindi per quelle malattie croniche o invalidanti per le quali un’adeguata terapia del
dolore è essenziale per garantire una migliore qualità della vita ai pazienti,
– si semplifica l’aggiornamento periodico dell’elenco dei farmaci oppiacei che potrà avvenire con un decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità, senza dover
ricorrere a modifiche legislative come è invece previsto oggi,
– si rende più agile la gestione dei registri per il controllo del movimento degli stupefacenti ad uso terapeutico facilitando il lavoro dei medici e dei farmacisti
– si integra la tabella specifica dove sono inseriti gli stupefacenti ad uso terapeutico con due farmaci a base di sostanze cannabinoidi già in uso Canada, Usa, Gran Bretagna, Svizzera,
Olanda, Belgio e Germania.

Abolizione certificazioni (di idoneità al lavoro, idoneità fisica alla pratica sportiva, vaccinali ecc.)
L’abolizione riguarda tra gli altri:

– un milione di certificati richiesti agli alimentaristi per attestare che sono indenni da malattie infettive e rinnovare i libretti sanitari,
– i circa 800.000 insegnanti di ruolo che devono presentare un certificato di idoneità fisica al momento dell’assunzione (i supplenti ad ogni inizio di anno scolastico),
– i 150.000 aspiranti volontari che ogni anno fanno domanda per svolgere il servizio civile ai quali si richiede il certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario,
– 40.000 nuovi impiegati che ogni anno vengono assunti nello Stato e negli Enti locali e devono presentare un certificato di sana e robusta costituzione,
– almeno 200.000 lavoratori (parrucchieri, maestri di sci, fochini, conduttori di caldaie a vapore, giudici di pace, lavoratori extracomunitari dello spettacolo) che ogni anno devono dimostrare
di essere fisicamente idonei, tramite un certificato medico,
– i circa 550.000 bambini iscritti, al primo anno della scuola primaria che, nonostante la possibilità della auto-certificazione o dell’attestazione diretta dalla ASL alla scuola, devono
presentare un certificato vaccinale,
– i 200.000 certificati che ogni anno sono richiesti obbligatoriamente ai dipendenti pubblici e privati per ottenere l’anticipazione del quinto dello stipendio,
– i due milioni di certificati inutili di sana e robusta costituzione,
– il milione e mezzo di certificati per i decessi (tre per ogni decesso per 500.000 morti l’anno).

In tutto circa 6,5 milioni di certificati inutili che i cittadini non saranno più obbligati a richiedere, con un grande risparmio di tempo e denaro (si può stimare per difetto un
risparmio di circa 40 milioni di euro l’anno).
E’ importante sottolineare, comunque, la prospettiva certa della possibilità di una futura individuazione di ulteriori misure relative ad ulteriori certificazioni sanitarie da sopprimere
come pure di altre pratiche sanitarie divenute obsolete mediante apposite intese tra Stato, Regioni e Province autonome e autonomie locali da sancire in sede di Conferenza unificata.
Il ddl prevede inoltre la contestuale abrogazione di tutta una serie di autorizzazioni sanitarie prescritte da disposizioni ormai superate per le imprese di produzione e di lavorazione in campo
alimentare.

Criteri per il trattamento dei dati sui pazienti nel Ssn (ogni soggetto avrà un codice univoco che non consentirà l’identificazione dell’interessato)
Altro aspetto rilevante contenuto nel Ddl è l’introduzione di opportuni interventi per il trattamento dei dati individuali sullo stato di salute destinati al «Nuovo Sistema
informativo sanitario (NSIS), interventi resi necessari per l’entrata in vigore del «Codice in materia di protezione dei dati personali», al fine di proseguire alcune
finalità di interesse pubblico quali la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell’assistenza sanitaria».
Registri di mortalità e patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario e sociale (come le patologie oncologiche) e registri di portatori di protesi impiantabili.
L’introduzione di tali registri è finalizzata a garantire la raccolta dei dati sulla mortalità e incidenza delle malattie ai fini di una corretta e più efficace
programmazione e valutazione dell’impatto degli interventi sanitari in accordo con le Regioni e a monitorare gli interventi di protesizzazione effettuati sui pazienti.

Lotta all’abusivismo sanitario per la tutela del cittadino.
Il Disegno di legge è intervenuto in maniera decisa per estirpare la dannosa pratica dell’esercizio abusivo della professione sanitaria, soprattutto a danno della categoria professionale
degli odontoiatri dove si stima un’incidenza dell’abusivismo vicina al 25%. Il provvedimento stabilisce che, in caso di condanna, il giudice disponga la confisca delle attrezzature utilizzate
da persone che hanno esercitato attività sanitarie senza averne titolo.
Previsione di percorsi differenziati secondo sotto-specialità per le scuole di specializzazione di area sanitaria, di durata non eccedente un biennio.
In questo senso viene data facoltà al Comitato si scienze mediche del Consiglio universitario nazionale di provvedere alle opportune modifiche agli ordinamenti didattici entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge, anche riaccorpando specializzazioni oggi esistenti.

Facoltà conferita alle Regioni e Province autonome di bandire con urgenza un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti
nel proprio territorio.
Si tratta di un intervento normativo di particolare attualità ed urgenza, per la necessità, ormai non più differibile, di assicurare in tempi brevi la copertura di oltre
500 farmacie private troppo a lungo rimaste in attesa di assegnazione a causa della concreta impossibilità di concludere in tempi ragionevoli le procedure concorsuali di assegnazione
previste dalla normativa fino ad oggi vigente (articolo 4 della legge 362 del 1991 e relativo DPCM. 30 marzo 1994, n, 298). Tali procedure comportano infatti una duplice selezione dei
farmacisti candidati sia per titoli di studio e di carriera e titoli professionali sia attraverso una complessa prova attitudinale, articolata in cento domande di farmacologia, tecnica
farmaceutica e legislazione farmaceutica.

La nuova disciplina prevista dal Ddl semplifica le procedure per questi concorsi straordinari (da bandirsi da ciascuna Regione entro novanta giorni dall’entrata vigore della legge) in quanto
comporta una procedura di selezione per soli titoli di studio e professionali, includendo nel relativo bando anche le farmacie vacanti per le quali i Comuni interessati non abbiano deliberato
il proprio diritto di prelazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sono inoltre favoriti nel caso delle farmacie rurali i candidati più giovani, poiché sono riservate ai concorrenti con meno di quaranta anni tutte le sedi farmaceutiche rurali
sussidiate.
Nel rispetto dei principi comunitari, sono previste equipollenze per le attività svolte in altro Paese europeo.
Altre norme: alcol e pediatri
Nel ddl è poi previsto l’innalzamento da 16 a 18 anni dell’età sotto la quale è fatto divieto di somministrazione di bevande alcoliche, nuove norme per facilitare la
prescrizione di farmaci «off label» (ovvero al di fuori delle indicazioni terapeutiche registrate) e per l’implementazione dell’assistenza pediatrica.

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