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Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

By Redazione

IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Visto l’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di Lire 40 miliardi pari a Euro
20.658.275,96 per l’anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a Euro 30.987.414,00 a decorrere dall’anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;
Visto l’art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;
Visto l’art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse
del Fondo, tenuto conto dell’effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d’inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione
presentata dalle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2006, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2005, è stata concordata tra Ministero, regioni e province
autonome l’individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l’attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi
al beneficio della fiscalizzazione;
Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato: l’individuazione di un nuovo criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, a valere per il 10% delle risorse totali
disponibili, da applicarsi proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni regione o provincia autonoma (dati ISTAT 2004);
l’entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo
è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa
rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
l’applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati per il 2005, (attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al
90% del totale);
di consentire esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto – ai fini dei
punteggi segnalabili – dei tirocini finalizzati all’assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell’intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo
proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;
Considerato, altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle
regioni e province autonome;
Tenuto conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilità delle
rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all’art. 13 della legge n. 68
del 1999;
Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l’esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 21 giugno 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e’ autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l’anno 2006, pari a Euro 30.987.414,00, e’ ripartito tra le regioni e
province autonome secondo l’elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2006
Il direttore generale: Battistoni
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 303

Decreto 26 giugno 2006 del Ministero del Lavoro

Allegato

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