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Riforma del Tfr dal 2007 e fondi pensione: la scelta del lavoratore dipendente

By Redazione

Un cambio di rotta, almeno parziale, si è verificato riguardo alle norme che disponevano che il Tfr dovesse essere custodito dalle aziende, che lo utilizzeranno anche come
tesoreria.
Infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2006, n. 265 è stato pubblicato il D.L. 13 novembre 2006, n. 279 recante misure urgenti in materia di previdenza complementare, in linea
con quanto stabilito nel «Memorandum d’intesa sul trattamento di fine rapporto» siglato tra Governo e parti sociali (sindacati e Confindustria) in data 23 ottobre
2006.
La riforma del Tfr è stata anticipata al 1° gennaio 2007: dal primo gennaio al 30 giugno, dunque, scatterà la fase del silenzio assenso, attraverso la quale la quota di TFR
finora detenuta dal datore di lavoro verrà trasferita ad un fondo pensione chiuso.
Quasi contemporaneamente a tali provvedimenti, sono state rese operative le direttive della Covip sull’aggiornamento entro il 2006 degli statuti e dei regolamenti dei Fondi pensione, per cui i
fondi pensione saranno tenuti ad aggiornare i propri ordinamenti normativi.
Le quote di TFR maturate dai dipendenti vengono rivalutate ogni anno in base all’inflazione rilevata dall’Istat.

Aziende che occupano più di 50 dipendenti
Il dipendente di un’azienda con più di 50 dipendenti, in forza al mese di dicembre 2006, che non volesse destinare il TFR al Fondo pensione, dovrà effettuare una esplicita
comunicazione all’azienda e all’INPS e le somme per lui accantonate a titolo di TFR saranno contabilizzate sul Fondo per l’erogazione del TFR, gestito dall’INPS.
Tale fondo sarà quindi finanziato dal 1° gennaio 2007 dai datori di lavoro di imprese con più di 49 dipendenti che verseranno l’intera quota del trattamento di fine rapporto,
maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare.
Il dipendente assunto dal 1° gennaio 2007 potrà esprimere il suo assenso o diniego su tale destinazione del TFR e per lui i 6 mesi decorreranno dalla data di inizio del
rapporto;
Ovviamente i versamenti del TFR che confluiranno al fondo di categoria, così come quelli destinati all’INPS, saranno produttivi di una rendita previdenziale.

Aziende con un organico inferiore a 50 dipendenti
Nelle aziende con un organico inferiore a 50 dipendenti, questi potranno chiedere di versare le quote TFR ad un fondo di categoria.
Se il dipendente non effettua la scelta, le quote di TFR resteranno a disposizione del datore di lavoro.

LE NOVITÀ OPERATIVE DAL 2007
Tra le novità del D.L. 13 novembre 2006, n. 279 si evidenzia, per quanto attiene al TFR maturato dal 1° gennaio 2007, quanto segue:
a) Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS
E’ stato così istituito un Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, finanziato dal 1° gennaio 2007 dai datori di lavoro di imprese con più di 49 dipendenti che
verseranno l’intera quota del trattamento di fine rapporto, maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare.
Il TFR dei dipendenti delle aziende fino a 49 dipendenti rimarrà nelle stesse aziende.
b) Scelta del lavoratore dipendente
Il lavoratore dipendente può scegliere:
? di destinare il TFR futuro (maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007) ad una forma pensionistica complementare;
? di mantenere il TFR futuro (maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007) presso il datore di lavoro.
La destinazione del TFR futuro ad una qualsiasi forma pensionistica complementare interessa unicamente il TFR futuro (maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007).
c) Comunicazione scritta
Da quanto sopra si evince che quindi è salva la facoltà del dipendente di poter disporre a suo piacimento della destinazione del suo TFR.
Tale scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata dal lavoratore con una comunicazione scritta inviata al proprio datore di lavoro
specificando la forma di previdenza complementare prescelta (fondo chiuso o fondo aperto).
La dichiarazione scritta è necessaria anche se il dipendente dà la preferenza al mantenimento del TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi previsti per la scelta, di informare il dipendente che non abbia presentato comunicazione alcuna, in quale forma
pensionistica collettiva sarà trasferito il TFR futuro.
d) Silenzio assenso
Qualora entro il 30 giugno 2007 per i dipendenti che sono al lavoro al 1° gennaio 2007 o entro 6 mesi per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2007, questi non inoltrino la suddetta
prevista comunicazione di destinazione del TFR, il datore di lavoro dovrà trasferire il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi,
anche territoriali, o ad altra forma collettiva determinata con accordo aziendale.
e) Accordi diversi
Possono esser stabiliti accordi diversi, dei quali in ogni caso deve essere informato il datore di lavoro.
Qualora esistano accordi per più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro deve spostare il TFR futuro alla forma stabilita con accordo aziendale e, in mancanza di un
peculiare accordo, alla forma pensionistica (fondo) con più adesioni in azienda.
f) Liquidazione del TFR precedente
Il TFR precedente, cioè quello maturato fino alla data dell’opzione, viene accantonato dal datore di lavoro che lo liquiderà al termine del rapporto di lavoro, rivalutato in base
alle regole esistenti.

I rendimenti dei fondi c.d. “chiusi”

I fondi di categoria già decollati, da quelli dei chimici (FONCHIM) a quello del commercio (FONTE), a quello dei metalmeccanici (COMETA), a quello dei grafici editoriali (BYBLOS), ecc.,
hanno finora dato delle performance buone, anche se non entusiasmanti. Sono aggiuntivi e non sostitutivi del Tfr nel senso che ve ne viene dirottata solo una piccola quota. Presentano anche il
vantaggio di un versamento paritario di una quota versata dal datore di lavoro che è paritaria a quella versata dal lavoratore: per esempio per Byblos (Grafici Editoriali) il lavoratore
versa una percentuale pari all’1% che versa anche il datore di lavoro.
Cosicché il 2% della retribuzione lorda confluisce nel Fondo pensione compresa una quota trattenuta in busta paga che va dal 2 al 6,9% della retribuzione lorda.
D’altra parte bisogna però considerare anche le trattenute in busta paga per le spese che ogni fondo si riserva per la gestione del Fondo stesso.

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