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Recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia in caso di cessione dell'azienda

By Redazione

D: Che cosa accade se l’agente recede per giusta causa dal rapporto di agenzia in caso di cessione dell’azienda?

R: Nel trasferimento d’azienda il recesso per giusta causa dell’agente ceduto comporta una responsabilità solidale del cedente per debiti in corso di maturazione alla data della
cessione.
Gli effetti del trasferimento dell’azienda sono disciplinati dalla normativa generale dell’art. 2558 c.c. e non dall’art. 2112 c.c. relativo al lavoro subordinato: infatti l’art. 2558 c.c.
stabilisce che «se non é pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere
personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità
dell’alienante».

Tale norma considera effetto naturale della cessione d’azienda l’automatica successione in tutti i contratti, a prescindere dalla conoscenza che il cessionario ne abbia, salvo diversa
pattuizione. La successione nei rapporti contrattuali riguarda quindi i contratti a prestazioni corrispettive in fase di esecuzione e deroga alla regola generale stabilita dall’art. 1406 c.c.,
secondo cui la cessione dei contratti necessita del consenso della controparte; infatti in caso di trasferimento d’azienda tale consenso non é necessario, salvo il diritto di recesso
previsto dall’art. 2558, comma 2, c.c.
In tema di cessione d’azienda, tale disposizione riconosce il subingresso del cessionario in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda medesima che non abbiano carattere
personale, salvo patto contrario. A tal proposito, risulta assolutamente prevalente in giurisprudenza l’indirizzo che identifica i contratti a carattere personale in quelli nei quali
l’identità e le qualità personali dell’imprenditore alienante siano state in concreto determinanti per il consenso del terzo contraente, ossia nei quali, in considerazione
dell’oggetto e della natura del negozio, la persona dell’alienante rivesta importanza tale da determinare la sua insostituibilità (Cass. 12 aprile 2001, n. 5495; Cass. 26 febbraio 1994,
1975 in motivazione).

Si tratta di una categoria alla quale appartengono sia i contratti a prestazione oggettivamente infungibile (ad es. i contratti d’opera intellettuale o artistica), sia i contratti a prestazione
soggettivamente infungibile, cioè considerata in concreto tale dalle parti. Per quanto ivi interessa, comunque, la giurisprudenza maggioritarie ha escluso il contratto di agenzia dalla
categoria dei contratti a carattere personale, ricomprendendo tale tipologia negoziale nell’ambito di applicazione dell’art. 2558 c.c. (Cass. 16 maggio 2000, n. 6351; Cass. 26 febbraio 1994, n.
1975).
Si osservi peraltro che la medesima giurisprudenza ha rilevato che «l’acquirente subentra nei contratti di agenzia stipulati dall’alienante per l’esercizio della azienda, ai sensi
dell’art. 2558 cod. civ., solo se fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi intesi alla novazione dei precedenti contratti» (Cass. 16 maggio 2000,
n. 6351).
Alla luce di tali principi la società che cede un contratto di agenzia deve rispondere dei debiti esistenti, maturati ed esigibili, nei confronti dell’agente solo fino alla data della
cessione escludendo di converso la responsabilità in solido con la società cessionaria per i debiti futuri e non esistenti al momento dell’intervenuta cessione.

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