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Rapporto biennale 2006-2007 sulla parità uomo-donna

D: Quando bisogna presentare il Rapporto biennale 2006-2007 sulla parità uomo-donna che illustra la situazione del personale occupato?

R: Entro il 30 aprile 2008 dovrà essere presentato il rapporto sulla situazione del personale occupato nel biennio 2006-2007 da parte delle imprese, pubbliche o private, che hanno
più di cento dipendenti. Si ricorda anche che l’obiettivo del rapporto è la verifica dell’osservanza nelle imprese delle norme sul rispetto delle disposizioni sulla parità
uomo-donna.

Come noto la legge n. 125/91, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prevede all’art. 9 che le aziende con oltre cento addetti devono
provvedere alla redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Nel computo vanno ricompresi tutti i lavoratori «a busta paga»,
compresi quindi soci lavoratori e contratti agevolati (CFL, apprendisti, ecc.). Il rapporto biennale sulla parità uomo-donna è un adempimento di carattere informativo introdotto
dall’art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, cui sono tenute tutte le aziende private e le aziende pubbliche che hanno alle loro dipendenze più di 100 lavoratori.

Tra le aziende private rientrano anche le società di fornitura di lavoro temporaneo. Sono aziende pubbliche le imprese a partecipazione statale, le aziende autonome dello Stato, le
aziende regionali e degli enti locali, le aziende sanitarie, gli enti pubblici economici. Le amministrazioni pubbliche non sono invece obbligate da questa disposizione, anche se, in quanto
obbligate a predisporre piani triennali di azioni positive, si ritiene debbano individuare a loro volta la consistenza del personale e la relativa distribuzione di genere, tenendo conto delle
indicazioni richieste per la compilazione di questo rapporto.

Oggetto del rapporto – Oggetto del rapporto è la situazione del personale maschile e femminile con riferimento, per ogni professione, allo stato delle assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, della mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e dei pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta.

Scopo del rapporto – Scopo del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi statistiche, per la
programmazione degli interventi di azioni positive ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.

Il rapporto deve essere compilato secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro (decreto del 17 luglio 1996, pubblicato in G.U., serie generale, n. 174 del 26 luglio 1996), e deve
essere poi trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità sia della regione presso la quale è ubicata la sede legale dell’azienda che
delle regioni in cui eventualmente hanno sede le unità produttive con più di 100 dipendenti.

Sanzioni in caso di inottemperanza: – Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 125 del 1991, i destinatari del rapporto, cioé la Consigliera regionale di parità e le
rappresentanze sindacali aziendali, in caso di mancata trasmissione del rapporto di parità, segnalano l’inadempimento al Servizio Ispettivo Regionale, il quale invia all’azienda una
diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla ricezione. In caso di inottemperanza alla diffida si applica una sanzione amministrativa determinata in una somma variabile da 200.000 ad 1 milione di
lire (art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), somma che va ora rideterminata in euro. Il Servizio Ispettivo può anche disporre la sospensione per un anno di eventuali benefici
contributivi in godimento.

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