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Quando si deve restituire l'indennità di mobilità

By Redazione

D: Mi sono messo in mobilità perché l’azienda in cui lavoravo in stato di crisi aziendale, non dava ormai segni di affidamento per il futuro e per intraprendere
un’attività di lavoro autonoma. Mi sono visto richiedere la restituzione dell’indennità di mobilità corrispostami in via anticipata. E’ corretto? In che termini sta la
questione?

R: Al quesito ci da risposta una sentenza della Corte di Cassazione, quella del 18 settembre 2007 n. 19338, con la quale la stessa ha chiarito che se il dipendente ha incassato una
anticipazione dell’indennità di mobilità mentre effettua una altra attività di lavoro in tal caso bisogna riferirsi quanto dispone all’art. 7, comma 5, la L. n. 223 del
1991. Questa prevede l’obbligo di restituzione dell’indennità di mobilità corrisposta in via anticipata a carico dei lavoratori che, pur avendo ottenuto tale anticipazione
dichiarando di aver intenzione di intraprendere un’attività autonoma, si sono rioccupati alle dipendenze di altro datore di lavoro o hanno effettuato altra attività
lavorativa.
L’obbligo di restituzione sussiste in tali casi quando l’assunzione di una nuova occupazione alle altrui dipendenze avvenga «nei 24 mesi successivi a quello della
corresponsione». La disposizione sopraccitata prevede che bisogna al riguardo considerare non il momento in cui il lavoratore ha presentato domanda per ottenere l’anticipazione
dell’indennità, ma quello in cui ha incassato la stessa.

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