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Quali controversie attinenti ai rapporti sindacali rientrano nella competenza del giudice del lavoro

By Redazione

Con sentenza del 17 aprile 2008, la sezione lavoro del Tribunale di Bari ha chiarito, dopo aver disaminato il significato del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (in ordine alla competenza del
giudice del lavoro in relazione alle controversie promosse da organizzazioni sindacali attinenti alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e seguenti del suddetto decreto),
che non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali rientrano nella competenza del giudice del lavoro, bensì solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva di cui agli
artt. 40 e seguenti.
Infatti, se il legislatore avesse voluto sancire la competenza del giudice del lavoro in tutte le controversie promosse da organizzazioni sindacali, avrebbe fatto un esplicito riferimento a
tutte le questioni disciplinate dagli artt. 40 e ss. del D. lgs. 165/2001. Ne consegue che il riferimento esplicito alle procedure di contrattazione collettiva limiti la competenza dell’adito
giudice alle sole controversie ad essa afferenti, con esclusione delle altre, attinenti all’organizzazione ed al funzionamento dei sindacati e/o delle elezioni della r.s.u., le quali,
chiaramente, non sono espressione di contrattazione collettiva.

Fatto e diritto
Un’organizzazione sindacale aveva chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., che, in via d’urgenza, il Giudice del Lavoro, delibata sommariamente l’illegittimità dell’inserimento dei
dodici dipendenti del Comune di Monopoli (ai quali è applicato il Ccnl autoferrotranviari) nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle RSU nel comparto Regioni ed
Enti Locali svoltesi nel novembre 2007, ordinasse la immediata sospensione degli effetti delle operazioni elettorali di rinnovo delle RSU, ovvero adottasse l’altro provvedimento ritenuto di
giustizia.
Il Giudice del lavoro affermava a tale riguardo la propria carenza di potere giurisdizionale a conoscere e decidere la questione della causa.
Le ragioni dell’Organizzazione sindacale
L’Organizzazione sindacale suddetta, a sostegno delle proprie ragioni, affermava che la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere e decidere sulle controversie attinenti le operazioni di
voto di tipo sindacale è sancita da specifiche disposizioni legislative in materia di pubblico impiego privatizzato, quali gli artt. 63 e 42 del D.Lgs. n. 165/2001.
In specie, l’art. 63 D.lgs. 165/2001, al comma 3, prescrive che “sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, (?) le controversie promosse da organizzazioni sindacali,
dall’Aran o dalle pubbliche amministrazione, relative alle procedure di contrattazione di cui all’art. 40 e seguenti del presente decreto”.
La disposizione di cui all’art. 42, inserita nel titolo III del D.lgs. n. 165/2001, rubricato “Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”, disciplina quelli che sono i
diritti e le prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo al comma 3, che “in ciascuna Amministrazione, Ente o struttura amministrativa (?) ad iniziativa anche disgiunta
delle Organizzazioni sindacali (?) viene costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è
garantita la partecipazione di tutti i lavoratori”.
Il successivo comma 4 dispone che “con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l’Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative (?) sono definite la
composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il
periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità”.
Le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU sono, poi, nello specifico disciplinate dall’Accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998.
Per l’Organizzazione sindacale, dunque, la competenza a trattare e decidere questioni in materia di elezioni per il rinnovo delle RSU all’interno di una P.A., quale quella oggetto della
presente controversia, deve essere sia attribuita al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

La decisione del Tribunale
Per il Tribunale, il Giudice di prime cure aveva correttamente statuito che nella materia in esame non vi sarebbe la competenza funzionale del Giudice del lavoro.
Per il Tribunale, infatti, non tutte le controversie aventi ad oggetto questioni relative ad un sindacato del pubblico impiego rientrano nella competenza del giudice del lavoro e la norma
sancisce la competenza del giudice del lavoro in relazione alle controversie promosse da organizzazioni sindacali “relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e
seguenti del D.Lgs. n. 165/2001”.
La conseguenza è che non tutte le controversie attinenti a rapporti sindacali rientrano nella competenza del giudice del lavoro, ma solo quelle attinenti alla contrattazione collettiva
di cui agli artt. 40 e seguenti.
Se il legislatore avesse voluto sancire la competenza del giudice del lavoro in tutte le controversie promosse da organizzazioni sindacali, avrebbe fatto un esplicito riferimento a tutte le
questioni disciplinate dagli artt. 40 e ss. del D. lgs. 165/2001. Ne consegue che il riferimento esplicito alle procedure di contrattazione collettiva limiti la competenza dell’adito giudice
alle sole controversie ad essa afferenti, con esclusione delle altre, attinenti all’organizzazione ed al funzionamento dei sindacati e/o delle elezioni della r.s.u., le quali, chiaramente, non
sono espressione di contrattazione collettiva.
Dunque il tenore letterale della norma è chiaro: essa ha voluto ripartire la giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, stabilendo, inoltre, quali controversie debbano essere
devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e quali -implicitamente- al giudice ordinario.
Poiché, nella fattispecie, l’oggetto della domanda è la declaratoria di illegittimità dell’inserimento di dipendenti nell’elenco dell’elettorato attivo e passivo per il
rinnovo delle RSU nel comparto Regioni ed Enti Locali, si è in presenza di una questione attinente all’organizzazione interna del sindacato, estranea alla contrattazione collettiva (non
c’è controversia avente ad oggetto le trattative, la conclusione, l’applicazione, l’interpretazione di un contratto collettivo).
Dunque, trattandosi di questione attinente all’organizzazione di associazioni non riconosciute, o comunque di rapporti tra esse, la competenza a giudicare il merito della questione appartiene
alla sezione ordinaria del Tribunale.

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 17 aprile 2008

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