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Permesso di soggiorno: bisogna valutare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda

By Redazione

Il Tar Lazio, con sentenza n. 9717 del 3 ottobre 2007, ha affrontato la questione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in seguito a elementi sopravvenuti in seguito alla
presentazione della domanda.

Un cittadino equadoregno in possesso di un permesso di soggiorno ne aveva richiesto il rinnovo, ma la Questura di Roma aveva respinto l’istanza, adducendo come motivazione il fatto che lo
straniero risultava già essere in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Secondo la Questura, inoltre, non aveva prodotto un contratto di lavoro, ma unicamente una
promessa di assunzione da parte di una Società cooperativa.

Lo straniero aveva proposto ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del decreto con cui la Questura aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso, presentata
il 26.1.2005.

Il Tar ha accolto il ricorso dello straniero, sottolineando che la Questura non aveva considerato il sopraggiungere di nuovi elementi che legittimavano il rilascio del rinnovo, ovvero
l’esistenza di un contratto di lavoro stipulato il 17.10.2005 ed erroneamente qualificato nel ricorso come promessa di assunzione.
Secondo l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, infatti, “il permesso di soggiorno, ovvero il suo rinnovo, possono essere rifiutati sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che
ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Secondo il Tar, inoltre, l’esistenza di nuovi elementi deve essere verificata “non tanto nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma nel momento in
cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi”.
Dunque, dato che lo straniero era in possesso di un contratto di lavoro prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, la decisione della Questura risulta infondata.

TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 9717 del 3 ottobre 2007
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