PERIODO DI COMPORTO E TUTELA PER PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE TUMORALI
6 Dicembre 2006
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 5 dicembre 2006, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato in merito al periodo di comporto
e alle forme di tutela spettanti al dipendente malato di tumore.
La Corte di Cassazione è già intervenuta sull’argomento, sottolineando che l’assenza per la fruizione del congedo medesimo sia riconducibile all’ipotesi di malattia di cui
all’art. 2110 c.c. con conseguente diritto al relativo trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).
Per quanto concerne il cosiddetto congedo straordinario per cure diverse, esso non è indennizzabile dall’Inps e non esistono i codici contributivi specifici per l’esposizione degli
importi sul DM10.
Infine è stato trattato il problema del periodo di comporto, in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 c.c. e la cui durata è
determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Il Ministero del Lavoro si è espresso in merito con la circolare n. 40/2005 e ha ribadito il diritto al periodo di comporto e, in caso di invalidità, una “ulteriore”
possibilità di astensione dall’attività lavorativa.
Ministero e della Previdenza Sociale – Nota 05/12/2006, prot. 25/I/0006893
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