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Perché il passaporto elettronico è più sicuro

Perché il passaporto elettronico è più sicuro

By Redazione

È stato pubblicato nella GU n. 147 del 27 giugno il decreto del 23 giugno 2009 recante “Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario
elettronico”.

Questi i punti di maggior rilievo del decreto.

La domanda di rilascio del passaporto è presentata:

1. in Italia: alla questura o all’ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora, ovvero, in mancanza di questi uffici,
al comando locale dei carabinieri o al comune;

2. all’estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Insieme con la domanda l’interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge: – il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

– la cittadinanza italiana e la residenza anagrafica;

– la statura e il colore degli occhi;

– lo stato civile in relazione al matrimonio;

– lo stato di famiglia;

– l’eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, di multe o ammende non pagate relative a procedimenti penali;

– l’eventuale esistenza di misure di sicurezza detentiva o di prevenzione;

– l’eventuale esistenza di obblighi alimentari.

Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali a volto scoperto, delle quali una autenticata (se la domanda non è presentata personalmente dall’interessato).

Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, una volta verificata l’identità dell’interessato, acquisiscono l’impronta del dito indice di ciascuna mano dell’interessato, mediante
scansione elettronica.

Tuttavia: 1) qualora, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio,
anulare e pollice; 2) qualora non possano essere acquisite le impronte digitali, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, il passaporto viene rilasciato
senza le impronte.

I minori di 12 anni sono esentati dalla deposizione delle impronte.

Circa le caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione:

1. il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione 2909 del 28 giugno
2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. il chip contiene l’immagine del volto e le impronte digitali ed è dotato della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati;

3. le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione degli elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le
specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio.

 

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