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Per alcuni coloranti alimentari l’UE impone informazioni addizionali in etichetta

Per alcuni coloranti alimentari l’UE impone informazioni addizionali in etichetta

By Redazione

 

Da tempo la categoria dei coloranti alimentari è oggetto di valutazioni tendenti a verificarne gli eventuale effetti negativi sulla salute.

Vanno in particolare ricordati i recenti studi condotti dall’EFSA (European Food Safety Authority (https://www.efsa.europa.eu/) e dalla Food Standards Agency britannica (https://www.food.gov.uk/)
e riguardanti possibili collegamenti tra determinati coloranti alimentari ed effetti indesiderati sul comportamento di bambini iperattivi.

Una prima conseguenza di tali studi pare ritrovarsi in quanto disposto dal recente regolamento (CE) N. 1333/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari.

Infatti, l’allegato V di tale regolamento prevede un elenco di coloranti alimentari la cui dichiarazione in etichetta dovrà essere accompaganta dalla seguente informazione:

«può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini».

Sono esclusi da tale obbligo gli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.

I coloranti oggetto di tale disposizione sono:

E 102: tartrazina

E 110: giallo tramonto FCF, giallo arancio S

E 104: giallo di chinolina

E 122: azorubina, carmoisina

E 129: rosso allura AC

E 124: Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

La disposizione sarà applicata con decorrenza 20 luglio 2010.

 

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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