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Pagamento contributi del datore di lavoro apparente: estinguono il debito del datore di lavoro effettivo

Con la sentenza del 15 gennaio 2008, n. 657, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha disposto che, per estinguere il debito contributivo del datore di lavoro fittizio, i
contributi versati dallo stesso hanno effetto esaustivo e cioè è sufficiente il versamento dei contributi effettuato dallo stesso.
Nel caso di specie, una società svolgente attività di ritiro e smaltimento rifiuti aveva subito un’ispezione congiunta Inps-Inail e gli ispettori di tali Enti avevano contestato
alla stessa l’utilizzo dei soci di un’altra azienda: questi, dunque, dovevano considerarsi lavoratori dipendenti della prima società e per loro erano dovuti i contributi.
La società ispezionata ricorreva al giudice per far accertare che non vi era alcun obbligo contributivo e i soci, a loro volta, hanno proposto azione diretta ad accertare la natura
autonoma delle loro prestazioni rese in ragione del vincolo sociale e conseguentemente la legittimità dei versamenti contributivi effettuati dalla loro società nella Gestione
Commercianti Inps e non in quella dei dipendenti, come preteso dagli enti previdenziali.
Per la Cassazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice, designato in diversa Corte d’Appello che, nell’emettere la sentenza, deve considerare che,
in tema di intermediazione vietata di manodopera, i pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro apparente hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro
effettivo (totale o parziale) a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.

Fatto e diritto
Una società che svolge attività di ritiro e smaltimento rifiuti di qualunque natura presso ditte private ed enti pubblici aveva subito un’ispezione congiunta Inps-Inail. Gli
ispettori di tali Enti avevano contestato alla stessa l’utilizzo dei soci di un’altra azienda e pertanto questi dovevano considerarsi lavoratori dipendenti della prima società.
La società ispezionata ricorreva al giudice per far accertare che non vi era alcun obbligo contributivo.
Tali soci, a loro, volta hanno proposto azione diretta ad accertare la natura autonoma delle loro prestazioni rese in ragione del vincolo sociale e conseguentemente la legittimità dei
versamenti contributivi effettuati dalla loro società nella Gestione Commercianti Inps.
Le domande, accolte dal primo giudice, sono state respinte dalla Corte d’Appello che ha rilevato che dagli accertamenti ispettivi, avallati dalla prova testimoniale espletata in primo grado,
è risultata la «totale assenza di una struttura aziendale-imprenditoriale di tale società.
La corte d’Appello aveva anche rilevato che “nessuna prova era stata fornita circa una sede aziendale della società ove venisse predisposto ed organizzato il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti”.
Dagli accertamenti ispettivi è risultato, al contrario, che la società non aveva alcuna sede operativa, né attrezzature ed automezzi propri o presi in affitto, essendo
quelli utilizzati in prevalenza di pertinenza di altra società.
Per la corte d’Appello, inoltre, i soci della loro società lavoravano congiuntamente al personale dell’altra società per la quale prestavano attività in via esclusiva,
alcuni di essi impartendo anche direttive, e nessun contratto scritto risultava stipulato tra le due società (salva una scrittura privata priva di data certa) e nessun bene era stato
annotato sul “libro cespiti ammortizzabili” della società stessa.
La società ed i soci lavoratori hanno proposto separati ricorsi per Cassazione contro tale sentenza, in particolare nella parte in cui i giudici hanno ritenuto sussistente un’ipotesi di
appalto illecito di manodopera. I ricorrenti, infatti, hanno affermato che il convincimento del giudice d’appello si è formato esclusivamente sulla base del verbale ispettivo che le
dichiarazioni testimoniali non confermavano le risultanze ispettive e che erroneamente l’Inps, cui incombeva l’onere, non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i
soci delle società in questione.
L’Inps si è costituito con controricorso, resistendo.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore di capitali, di macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante da luogo ad
una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
La Cassazione ha osservato che l’accertamento dei presupposti per l’esistenza di un appalto vietato dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede
di legittimità (se adeguatamente motivato) e che il principio di acquisizione della prova, costantemente affermato dalla stessa Corte di Cassazione, comporta che il giudice del merito
possa utilizzare le risultanze istruttorie comunque ottenute, quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, le quali concorrono tutte indistintamente alla
formazione del convincimento del giudice.
Il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dalla parte
onerata, senza poter utilizzare altri elementi acquisiti al processo, poiché esso assolve alla limitata funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato
raggiungimento della prova dei fatti della cui prova è gravata.
Per la Cassazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa a un altro giudice designato in diversa Corte d’Appello, che si dovrà attenere al seguente principio di diritto:
«In tema di intermediazione vietata di manodopera, i pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro apparente hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di
lavoro effettivo, totale o parziale, a secondo della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente».

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 657 del 15 gennaio
2008

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