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Paga l'Inps la malattia e maternità a dipendenti imprese di Stato

By Redazione

A partire dal 1° gennaio 2009 l’INPS eroghera’ le indennita’ di malattia e maternita’ anche ai
lavoratori dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate e a capitale misto.

  Si tratta di quelle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti pubblici,
che sono state interessate da processi di privatizzazione avviati negli anni ’90 ancora in via di completamento e che hanno continuato finora ad essere assoggettate ad un regime
previdenziale di tipo pubblicistico.

  In base alla legge n. 133/2008 queste imprese sono tenute a versare i contributi per malattia e
maternita’ all’INPS, che si fara’ quindi carico del pagamento ai dipendenti delle corrispondenti prestazioni economiche. E’ da tener presente che le prestazioni dell’Istituto hanno
carattere integrativo delle disposizioni contenute nei contratti collettivi, nel senso che l’eventuale importo piu’ favorevole, rispetto a quello messo in pagamento dall’INPS, previsto
dai contratti rimane a carico del datore di lavoro. Dal 1° gennaio quindi l’indennita’ giornaliera di malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato verra’ corrisposta
dall’Istituto per i periodi che si collocano dal 1° gennaio 2009, anche se riferibili ad eventi morbosi verificatisi prima di tale data. Vale anche nei confronti di questi
lavoratori l’obbligo di presentare all’INPS e al datore di lavoro il certificato medico entro due giorni dal rilascio, pena la perdita dell’intera indennita’ per le giornate di ritardo.
L’INPS potra’ disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, le visite mediche di controllo durante le fasce orarie di reperibilita’, che valgono per tutti i lavoratori.
Sempre dal 1° gennaio 2009 verranno corrisposte dall’INPS anche le indennita’ di maternita’ o paternita’, per i congedi parentali e per i riposi giornalieri e i trattamenti
economici per i permessi previsti dalla legge n. 104, relativamente ai periodi che si collocano dopo quella data; per la presentazione delle relative domande, che deve avvenire prima
dell’inizio del congedo, i lavoratori dovranno utilizzare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Istituto. Tutti coloro che gia’ fruiscono di permessi in base alla legge 104/92 e
che intendono continuare a godere del beneficio senza interruzioni devono presentare la domanda all’INPS entro il 31 gennaio. In caso contrario l’Istituto indennizzera’ soltanto i
periodi successivi alla presentazione della domanda.

 

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