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Orario di lavoro, periodi del lavoratore mobile di interruzione dalla guida, riposi intermedi e tempi di disponibilità dal 2008

By Redazione

D: Come è considerato per gli autotrasportatori di merci per conto terzi il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, nonché i periodi di tempo durante i quali il
lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo rimando sul posto di lavoro, i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi ed i tempi di
disponibilità?

R: Con D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 (G.U. del 17 dicembre 2007, n. 292) è stata recepita la Direttiva europea che regolamenta, con decorrenza 1° gennaio 2008, il rapporto di lavoro
e i profili connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto di persone e merci su strada.
Secondo tale normativa l’orario di lavoro è ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del
datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri
dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali
o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o
altro;

2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale,
occupato in compiti connessi all’attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o
prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

3) sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all’articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all’articolo 5, i periodi
di riposo di cui all’articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva,
i tempi di disponibilità di cui alla lettera b);

4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale l’autotrasportatore autonomo è
sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico
in corso.

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