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L'interpretazione del CCNL 9 agosto 2000 relativo alle università

By Redazione

Con comunicato del 24 novembre 2006, l’Aran ha fornito la corretta interpretazione del CCNL del 9 agosto 2000 relativo alle università.

Interpretazione autentica dell’articolo 63 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 9 agosto 2000 del comparto università, richiesta dal giudice del lavoro di Roma.
In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro di Roma, dott.ssa Alessandra Trementozzi, concernente l’art. 63 del CCNL 9 agosto 2000 del comparto
università sottoscritta in via di ipotesi il 27 aprile 2006 e vista la certificazione prodotta dalla Corte dei conti il 9 novembre u.s., in data 15 novembre 2006 alle ore 10 le parti
sottoscrivono in via definitiva l’allegato accordo.
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni nella persona del presidente cons. Raffaele Perna e le confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL
(firmato); CONFSAL (firmato); CISAL (firmato); e le organizzazioni sindacali: CGIL/SNUR (firmato); CISL/Università (firmato) UIL/P.A. (firmato); FED.CONFSAL/SNALS Univ. – CISAPUNI
(firmato); C.S.A. di CISAL Università (firmato).

Premesso che

il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro – in relazione alla causa di lavoro R.G. n. 203622/2005, con ordinanza del 23 marzo 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui
al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto università debbano esprimersi su «la cumulabilità dell’indennità speciale di cui al
comma 3 dell’art. 63 del CCNL del comparto università del 9 agosto 2000 con qualsiasi altra indennità di funzione o posizione, ed in particolare con l’indennità di
responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo».

Considerato che

quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

l’art. 63 in questione non sembra porre problemi d’interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volontà delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il
personale del comparto, un’indennità accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente
alla categoria D, stabilisce un’ulteriore e diversa indennità collegata all’affido di particolari responsabilità.

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