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L’Inpdap puntualizza sull’esonero volontario dal servizio nel quinquennio che precede la maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni

L’Inpdap puntualizza sull’esonero volontario dal servizio nel quinquennio che precede la maturazione dell’anzianità contributiva massima di 40 anni

By Redazione

La legge n. 133 del 2008 ha introdotto nel pubblico impiego l’istituto dell’esonero volontario dal servizio nel quinquennio precedente la data di maturazione dell’anzianita’ contributiva massima
di 40 anni. Sulle modalita’ di valutazione del periodo di esonero ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale e’ ora intervenuto l’INPDAP con una circolare nella quale, tra l’altro,
ricorda che la facolta’ di sospensione delle prestazioni lavorative può essere esercitata per il 2009, 2010 e 2011. La facolta’ e’ riconosciuta esclusivamente al personale dipendente delle
Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, delle Universita’, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Enti di ricerca. Vi rientrano inoltre
i dipendenti del Poligrafico dello Stato, delle Camere di Commercio, dell’Agenzia Spaziale Italiana, del CONI, CNEL, ENAC, CNIPA, degli Enti autonomi lirici. L’istituto non trova invece
applicazione nei confronti del personale della scuola.
  La domanda di esonero, che e’ irrevocabile, deve essere presentata dal dipendente entro il 10 marzo di ciascun anno e l’amministrazione ha la facolta’ di accoglierla o meno in relazione
alle proprie esigenze funzionali, dando comunque precedenza nell’accoglimento al personale interessato da processi di riorganizzazione o appartenente a qualifiche per le quali e’ prevista una
riduzione di organico. Durante il periodo di esonero al dipendente spetta il 50% del trattamento economico fino ad allora complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie. La
percentuale viene elevata al 70% se il dipendente dimostra di svolgere attivita’ di volontariato presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’, il dipendente ha diritto, secondo la legge, al trattamento di quiescenza
e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Devono quindi continuare ad essere versati, sia per la quota a carico delle amministrazioni che per quella a carico del
lavoratore, i contributi per la pensione, il trattamento di fine servizio, per la gestione delle prestazioni creditizie e sociali, ed eventualmente per l’assicurazione sociale vita, se
l’interessato risulta iscritto. I contributi vanno quantificati sulla base della retribuzione virtuale, calcolata per intero, corrispondente a quella spettante al lavoratore se fosse rimasto in
servizio. Le componenti della retribuzione virtuale da prendere in considerazione sono il trattamento fondamentale, cioe’ la retribuzione percepita al momento dell’esonero, da rivalutare per
effetto dei rinnovi contrattuali e dei miglioramenti retributivi che interverranno successivamente, e il trattamento accessorio, comprese le componenti legate alla produttivit` ed ai risultati,
escluse quelle direttamente legate alla prestazione lavorativa. Anche il calcolo degli oneri contributivi per il TFS (indennita’ di buonuscita e indennita’ premio di fine servizio) e il TFR va
effettuato sulla retribuziomne virtuale utile ai fini di queste prestazioni.

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