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Le Faq sulle dimissioni on line

By Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha cercato di far luce in modo concreto sulle nuove procedure per la presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori rispondendo alle
Faq (Frequently Asked Questions).
Gli adempimenti a carico del datore di lavoro, del lavoratore, le tempistiche, la compilazione del modello, le esclusioni ed i casi particolari: per ogni domanda una risposta ed un aiuto
concreto per comprendere la nuova disciplina.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: le Faq sulle dimissioni on line
Adempimenti del lavoratore

D. Il lavoratore presenta il modello oggi, con decorrenza domani, o una settimana, ad esempio, dato che lo può consegnare entro 15 giorni, l’azienda è tenuta a inviare la
comunicazione al centro per l’impiego entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro?
Se il lavoratore consegna la comunicazione il quindicesimo giorno a partire da domani, visto che il termine di presentazione della comunicazione al centro per l’impiego non è stata
rispettato, in quanto è stata superato di dieci giorni, come si può adempiere all’obbligo della comunicazione on-line?
R. Occorre distinguere la fase di comunicazione al datore di lavoro dalla effettiva interruzione del rapporto.
Il lavoratore compila il nuovo modello presso il soggetto abilitato indicando nel campo «decorrenza delle dimissioni» la data di effettiva interruzione del rapporto.
Nel momento in cui consegna il modulo al datore di lavoro viene perfezionato l’atto. Pertanto è con la consegna del modulo che scatta il preavviso di dimissioni.
D. Il nuovo modulo dimissioni convalidato deve essere presentato al datore prima o contestualmente all’inizio del periodo di preavviso dovuto contrattualmente ? Ad esempio se un
lavoratore deve un periodo di preavviso di un mese decorrente dal 01/04/2008 deve presentare il modulo dimissioni entro questa data oppure può rassegnare le sue dimissioni sempre entro
questa data con una lettera informale riservandosi di esperire la nuova procedura successivamente (comunque entro il 30/04/2008).
R. Il nuovo modulo sostituisce la «vecchia» lettera di dimissioni redatta in forma libera. Pertanto il lavoratore consegna all’azienda il nuovo modulo il 1
aprile 2008 in cui sara riportato nella «data di decorrenza» delle dimissioni il 1 maggio 2008 (primo giorno di non lavoro).
D. Il nuovo modello per le dimissioni volontarie ha una validità di 15 giorni. Quando si consegna al datore di lavoro se il preavviso previsto dal CCNL ha una durata
superiore?
R. Il nuovo modello sostituisce la vecchia lettera con cui il lavoratore comunica le dimissioni al datore. La durata dei quindi giorni va verificata rispetto al momento in cui consegno
il modulo rispetto a quando l’ho compilato.
Esempio: il modulo lo compilo il 7 marzo e indico la data di decorrenza delle dimissioni (considerando il preavviso) il 30 aprile. il modello devo consegnarlo al datore entro il 22 marzo 2008
(ossia entro 15 giorni dalla compilazione).
D. in caso di rientro delle dimissioni, il lavoratore si deve ripresentare presso i soggetti abilitati per annullare le dimissioni o il mancato invio, da parte del datore di lavoro, del
modello di dimissioni fa sì che le dimissioni risultino annullate?
R. Se le parti decidono di continuare il rapporto di lavoro, non esiste alcun obbligo di annullare il modulo telematico presso il soggetto abilitato.

Adempimenti del datore di lavoro
D. In caso di ricorso alla risoluzione consensuale (art. 1372 cc ) occorre l’intervento di un “terzo”? Debbono essere previste “concessioni” o transazioni per il trascorso periodo di
lavoro? Possono essere disconosciute dal dipendente entro i sei mesi? Debbono essere depositato o registrato in qualche modo?
R. La risoluzione consensuale è un normalissimo atto di recesso del rapporto di lavoro che non prevede l’intervento di un «terzo» ma può essere
attuata, mediante formulario allegato alla circolare 3/2008 della Fondazione Studi, senza alcun vincolo e/o concessioni. Il documento non deve essere depositato e ne registrato. Pertanto, le
parti compilano il formulario e trattengono una copia.
D. se sul modello delle dimissioni volontarie va inserito il primo giorno di non lavoro, cosa indichiamo come data di cessazione sul modello Uni Lav telematico del ministero del lavoro?
ad esempio se un lavoratore cessa per dimissioni il 31/03/2008 , sul modello sarà inserita la data 01/04/2008 o quella del 31?
R. Nel modello di comunicazione on line viene richiesta «la data in cui termina il rapporto di lavoro». Si ritiene quindi che la data sia il giorno 31 e non
l’1.
D. Nel rispetto del termine dei cinque giorni successivi dalla data di decorrenza delle dimissioni è sanzionabile il comportamento del datore di lavoro che comunica al Centro per
l’Impiego la risoluzione del rapporto entro il sesto giorno dalla data di cessazione dello stesso (ultimo giorno di lavoro)?
R. la lettera circolare del 4 marzo 2008 del ministero del lavoro afferma 5 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni.
D. In data odierna il lavoratore ha presentato le dimissioni con un preavviso di 3 mesi, chiedendo nel contempo una dispensa da parte dell’azienda almeno parzialmente. Si chiede se la
convalida delle dimissioni va effettuata in data odierna o alla data della effettiva risoluzione del contratto?
Come comportarsi in merito al periodo di preavviso che potrebbe essere concordato in misura solo parziale, ma al momento non e ancora certa la data di cessazione?
R. Il nuovo modulo delle dimissioni rilasciato da un soggetto abilitato è il mezzo con cui il lavoratore comunica le dimissioni al datore di lavoro. Pertanto non si può
parlare di convalida ma di modulo per il rilascio delle dimissioni che va atto in data odierna.
Il lavoratore deve indicare la data di decorrenza delle dimissioni sulla base dei dati contrattuali. Comunque è salvo un diverso accordo che potrà avvenire successivamente tra le
parti. Se cambia la data di effettiva decorrenza delle dimissioni rispetto a quelle comunicato al ministero del lavoro si ritiene non sia necessario effettuare una modica.

Esclusioni
D.
Buongiorno, un dipendente in data 2/1/2008 ha firmato le proprie dimissioni dando il preavviso come da CCNL. L’ultimo giorno di lavoro è il 15/3/2008. E’ necessario che si rechi
al centro per l’impiego per le dimissioni on line?
R. In questo caso non è necessario compilare il nuovo modulo perchè le dimissioni sono state rilasciate precedentemente 5 marzo 2008
D. Le dimissioni con incentivo all’esodo vanno convalidate con la nuova procedura? grazie
R. Occorre verificare gli atti che determinano l’interruzione. Se il recesso è concordato, e quindi rientra nelle ipotesi di risoluzione consensuale, allora non deve essere
compilato il modulo MDV.
D. Si chiede se anche il socio lavoratore di cooperativa debba presentare la dichiarazione di recesso mediante il modulo e la procedura fissati dal D.I. 21.1.2008 qualora il rapporto di
lavoro si estingua con il recesso o l’esclusione del socio dalla cooperativa (art 5, comma 2 della Legge n. 142/2001)?
R. L’art. 1 comma 3 della legge 142/2001 prevede che «Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma». Inoltre stabilisce che «Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro
in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge».
Vanno distinti dunque due rapporti: associativo e di lavoro. La nuova disciplina delle dimissioni si applica al socio in caso di dimissioni volontarie da quest’ultimo

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