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L'azienda non può accedere alla documentazione degli ispettori

By Redazione

Con sentenza del 22 aprile 2008, n. 1842, la IV Sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato che non esiste alcun diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli
ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva se il rapporto di lavoro con il dipendente interessato è ormai cessato.
Per il Consiglio di Stato, dunque, il diritto di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva esclude il diritto di accesso
dell’azienda a tali informazioni in quanto la riservatezza delle dichiarazioni del dipendente esclude la divulgazione delle notizie senza la relativa autorizzazione dello stesso.

Fatto e diritto
Una società si era rivolta al Tar per l’accertamento – a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 – del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti
inerenti all’ispezione effettuata dall’Ispettorato del Lavoro (ispezione conclusasi con verbali di contestazione di illeciti, inerenti la posizione di numerosi collaboratori, la cui posizione
veniva qualificata come rapporto di lavoro subordinato).
Il diritto di accesso in questione era stato negato dall’Amministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4.11.1994, “a motivo della salvaguardia da possibili azioni
pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione nei confronti ?dei lavoratori e?collaboratori della società”:
Nella sentenza appellata, tuttavia, le ragioni così enunciate erano state ritenute non condivisibili, in considerazione delle esigenze di difesa della società ricorrente,
nonché della già avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro in contestazione.
In sede di appello, l’Amministrazione aveva sottolineato come, viceversa, il diniego di accesso dovesse ricondursi, nella fattispecie, all’esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita
privata di soggetti terzi, in considerazione della peculiarità del rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro normalmente caratterizzato dalla presenza di una “parte debole”
(il lavoratore) per il quale era giustificata una maggiore tutela da parte dell’ordinamento.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che una breve disamina della normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non può che confermare la
fondatezza delle ragioni difensive dell’appellante poiché la normativa e la giurisprudenza hanno più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione
acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata.
Per tali motivi, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude l’esigenza di riservatezza di chi ha reso dichiarazioni riguardanti se stesso o
anche altri soggetti senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque,
rilevanti anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso.
In tal senso, per il Consiglio di Stato, prevale l’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro,
rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non
si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro
è tenuto a possedere.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di accogliere il ricorso con conseguente annullamento della sentenza appellata e riconoscimento dell’ infondatezza
della domanda di accertamento, proposta in primo grado di giudizio, annullando quindi la sentenza del Tar .
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato che, anche quando il rapporto con i dipendente è cessato, non esiste alcun diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione
acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso dell’attività ispettiva e, dunque, il diritto di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nel corso
dell’attività ispettiva esclude il diritto di accesso dell’azienda a tali informazioni.

Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 22 aprile 2008 n. 1842

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