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Lavoro a domicilio: Quando qualificarlo subordinato e quando autonomo

By Redazione

D: Come può qualificarsi un rapporto di lavoro a domicilio? O meglio quando ricorrono i presupposti per qualificarlo come un rapporto di lavoro dipendente e quando come lavoro
autonomo? E’ sufficiente l’iscrizione nell’elenco delle liste artigiane per qualificarlo come autonomo? Ovviamente mi interessa per le diverse conseguenze dal punto di vista contributivo.
Grazie.

R: Il lavoro a domicilio è regolato dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 che, dispone che il rapporto di lavoro è subordinato e tale subordinazione consiste nell’inserimento
dell’attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, di cui quest’ultimo benché operante all’esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature, diviene
elemento integrativo. Mentre tale rapporto si configura come lavoro autonomo se sia riscontrabile nel soggetto che lavora al proprio domicilio, una distinta organizzazione, a proprio rischio
dei mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale
Non è sufficiente essersi iscritti nell’albo delle imprese artigiane per configurarlo come autonomo.
La valutazione delle circostanze è demandata all’apprezzamento del giudice del merito.

Anche la Cassazione con la sentenza del 19 ottobre 2007 n. 21954 ha riconfermato che il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, intesa
come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell’impresa, quanto da quello, tipico, dell’inserimento dell’attività lavorativa nel ciclo produttivo dell’azienda, di
cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, anche se esterno.
Per la Cassazione affinché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all’interno
dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente
impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione.
La diversa fattispecie del lavoro autonomo per la Cassazione si ha quando sia presente nel domicilio del prestatore una distinta organizzazione di mezzi produttivi ed una struttura
imprenditoriale, con assunzione da parte del medesimo dei relativi rischi.

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