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Lavoratori non regolarizzati oggetto di accertamento ispettivo e lavoratori sconosciuti

By Redazione

D: Esiste una procedura per (si possono) regolarizzare i lavoratori che sono stati oggetto di accertamento ispettivo ed i lavoratori sconosciuti completamente? Quale è la procedura da
seguire e con riferimento sempre alle domande di emersione in quali casi possono essere esaminate in modo favorevole? Una quota delle spesa per l’emersione la paga anche il lavoratore?

R: Si il datore di lavoro può fruire della procedura agevolata di emersione che prevede uno sconto sui contributi dovuti e l’annullamento di sanzioni per i lavoratori completamente
sconosciuti e per quelli che sono stati oggetto di un accertamento ispettivo che l’azienda non ha regolarizzato nel caso in cui:

a) l’azienda è costretta a effettuare gli adempimenti di carattere formale e sostanziale volti a regolarizzare i lavoratori in nero, al solo scopo di riavviare l’attività del
cantiere che l’autorità ha sospeso: tutto questo deve avvenire nel periodo in cui vige la norma (legge n. 246/2006);

b) l’azienda, in attesa delle istruzioni operative e nel periodo successivo alla legge ha regolarizzato i lavoratori sommersi e solo dopo ha formalizzato la richiesta, sempre dopo avere
concluso l’accordo sindacale per l’emersione.

Con il Messaggio del 6 dicembre 2007, n. 29513 l’INPS ha chiarito che possono essere esaminate in modo favorevole anche le domande di emersione relative a lavoratori compresi in accertamenti
ispettivi in corso o in verbali già notificati entro l’anno 2006, contestati e non pagati; ciò è ammesso dall’INPS a condizione che siano regolarizzati anche tutti gli
altri lavoratori che hanno le stesse caratteristiche dei lavoratori compresi nel verbale ispettivo.
E’ chiaro che in tal caso bisognerà sanare eventuali errori di aliquota o denunciare retribuzione diversa da quella successivamente accertata dall’ispettore; la domanda, in questo caso,
viene convalidata per la parte versata e sulle differenze addebitate sono richieste le sanzioni ordinarie.
Tra i periodi da sanare possono rientrare anche i primi nove mesi dell’anno (gennaio/settembre 2007): l’ultimo mese che può essere convalidato con la procedura di emersione è
settembre, per le assunzioni formalizzate entro il 1° ottobre 2007.
Il datore di lavoro non può più avvalersi della emersione se ha presentato dopo il mese di gennaio 2007 una domanda di dilazione per i lavoratori e i periodi ricompresi nella
domanda.

Oggetto dell’emersione sono tutti i contratti con prestazioni part-time o a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi, il part-time verticale (la regolarizzazione può avvenire
sulla base del minimale orario), i contratti a termine di almeno 24 mesi, il contratto di apprendistato (se la qualifica del lavoratore emerso è totalmente diversa o superiore a quella
precedente non denunciata), i contratti di inserimento superiori a 24 mesi (sono esclusi quelli fino a 24 mesi e per i disabili il contratto può raggiungere i 36 mesi);
Restano fuori quindi i contratti stagionali.
Il lavoratore non deve pagare alcun contributo per il periodo emerso. È il datore di lavoro a pagare l’intero importo dei contributi, compresa la quota a carico dei lavoratori e tale
quota non può essere recuperata sulla busta paga degli interessati.
Per il pagamento bisogna determinare la contribuzione piena che il datore di lavoro, ammesso alla regolarizzazione speciale, pagherà solo nella misura dei due terzi del dovuto, secondo
quanto dispone la legge.

Questa somma scontata va pagata tutta insieme o nella misura di un quinto, che a sua volta può essere regolarizzato con una rateazione di 60 mesi (5 anni) mediante rate mensili da pagare
a partire dal 16 ottobre 2007.
Ma lo «sconto» in questione è temporaneamente sospeso nel primo anno di emersione nella misura del 50% e concesso in via piena dopo ogni anno di lavoro prestato
dai lavoratori emersi. Quindi oltre alle suddette somme dovute il datore di lavoro dovrà calcolare il terzo dei contributi (che viene abbuonato dalla legge) e pagarne la metà.
Alla fine del primo anno di lavoro il datore di lavoro può richiedere all’INPS la metà di questa «metà del terzo, alla fine del secondo anno richiede l’altra
metà, di modo che recupera integralmente il terzo dei con tributi che la legge gli ha abbuonato.
Tali somme devono essere pagate all’INPS con F24 e con causale EMDM (ovvero EMLA in caso di operai agricoli).
Se i requisiti vengono persi l’INPS annulla l’operazione e richiede contributi e sanzioni in misura piena: così le somme pagate compresa la metà del terzo di
«garanzia» sono imputate ai contributi dovuti a partire dal mese più antico e sono richieste le sanzioni civili e amministrative ordinarie.

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