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La salvaguardia per i lavoratori in mobilità ordinaria

By Redazione

L’Inps, con circolare n. 31 del 12 marzo 2008, ha fornito informazioni in merito all’applicazione della salvaguardia ai lavoratori in mobilità ordinaria come modificata dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247.
L’art. 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e), infatti, ha modificato la legge 23 agosto 2004, n. 243 stabilendo che la salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 si applica nei
limiti di 10.000 unità ai lavoratori:
– collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
– destinatari dei fondi di solidarietà di settore per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello
stesso comma 28.”
L’Inps, inoltre, ha reso noto che, nei limiti di 5.000 unità, la salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro
il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.
In merito alla ripartizione delle unità, il Ministero del Lavoro ha previsto che 5000 posti siano destinati ai lavoratori ammessi ai Fondi di settore istituiti entro il 1° marzo 2004
e che gli altri 5000 interessino i lavoratori delle aree del Mezzogiorno ammessi alla mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 1° marzo 2004.

Inps, circolare n. 31 del 12 marzo 2008

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