FREE REAL TIME DAILY NEWS

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

By Redazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 18 settembre 2007, n. 19355 ha stabilito che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere» proprio perché la sua funzione principale è quella di assicurare certezza ai rapporti giuridici.

Secondo la Cassazione, infatti, può accadere che la prescrizione compia il suo corso senza che l’interessato sappia di essere titolare di un diritto.

Fatto e diritto
Un dipendente aveva chiesto all’azienda il risarcimento del danno biologico e morale derivante da due patologie (neoplasia vescicale e otite auricolare sinistra) che imputava alle sostanze
nocive presenti nell’ambiente di lavoro, ma il Tribunale al quale si era rivolto aveva rigettato il ricorso in quanto aveva dichiarato prescritto il diritto del lavoratore stesso.
La Corte di Appello, al contrario, aveva rigettato l’appello con riferimento all’eccezione dì prescrizione.

Le ragioni dell’azienda
L’azienda ha allora presentato controricorso denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., omesso esame di punti decisivi e carenza di motivazione.

Le ragioni del dipendente
La difesa del ricorrente ha sostenuto che, nel particolare settore della tutela della salute del lavoratore, la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti del datore
di lavoro non può essere collegata solo alla manifestazione o esteriorizzazione del danno, come avviene in settori diversi, ma presuppone la conoscibilità della natura
professionale della malattia.
Inoltre ha lamentato che l’azienda non avrebbe informato il lavoratore e il dovere di informazione sui rischi delle lavorazioni (posto dal legislatore a carico del datore di lavoro) richiede,
per la decorrenza della prescrizione triennale, che il lavoratore sia stato in grado di conoscere la natura professionale della malattia.

La decisione della Cassazione
Secondo la Cassazione, però, l’invocato art. 2935 del c.c. stabilisce che «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere.» in quanto la funzione principale della prescrizione è quella di assicurare certezza ai rapporti giuridici. Secondo la stessa Cassazione, infatti, dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell’affermare che l’impossibilità di far valere il diritto (alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza
della prescrizione) è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per
i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.
Ne consegue, dunque, la prescrizione possa compiere il suo corso senza che l’interessato sappia di essere titolare di un diritto.
Infatti, per la Corte, la prescrizione dell’azione nei confronti dell’INAIL, per conseguire le prestazione di cui al D.P.R. n. 1124/65, inizia a decorrere dal momento in cui la malattia
professionale si sia manifestata con certezza, abbia raggiunto la misura di invalidità indennizzabile e ne sia conoscibile la eziologia professionale
Per la Cassazione la conoscibilità non solo è cosa diversa dalla conoscenza, ma non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine
professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento, mentre non rileva (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura
soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.
È fin troppo evidente che non si può far decorrere la prescrizione dal momento in cui si sia letto un determinato articolo o un testo medico.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19355
Scarica il documento completo in formato .Pdf

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD