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Iscrizione dei farmacisti alla Gestione Commercio, alla Gestione separata ed all'Enpaf

By Redazione

D: A seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco previste dall’art. 5 del D.L. n. 223/2006 i Farmacisti devono (possono) iscriversi alla Gestione
Commercio ed alla Gestione separata?

R: L’articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica,
prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all’ENPAF.

Tale circostanza esclude il farmacista, titolare dell’attività, sia dall’iscrizione alla Gestione Commercio e sia dall’iscrizione alla Gestione separata.
Parimenti, l’esclusione dall’iscrivibilità alla Gestione separata opera nei confronti dei farmacisti che sono regolarmente iscritti all’albo dei farmacisti e all’ENPAF, anche se svolgono
in posizione di associati in partecipazione o con contratto di lavoro «a progetto» l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e
di altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal predetto articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Quanto sopra trae origine nell’art. 43, comma 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che espressamente prevede l’esclusione degli iscritti
agli albi professionali dall’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Nella diversa fattispecie del farmacista che svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti dell’INPS.

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