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Intervallo temporale fra licenziamento e contestazione di infrazione disciplinare: Tempestività del recesso

By Redazione

D: Come si determina se un licenziamento disciplinare è stato inflitto con regolarità ovvero se sono stati rispettati i tempi tra l’infrazione e il licenziamento stesso? Se
c’è stato un procedimento penale bisogna attenderne l’esito?

R: Solo per quanto attiene all’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare
e il fatto contestato al lavoratore, non essendo necessario attendere l’esito del procedimento penale, secondo la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, che al riguardo si è espressa con
Sentenza n. 26670 del 6 dicembre 2005, assume rilievo solo in quanto determina una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso.

Ciò determina la conseguenza che, nonostante il differimento del recesso, l’incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure
cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, dato che tali misure dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare, eventualmente,
la sanzione del licenziamento.

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