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Inps, variazione del tasso di differimento. di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS

La Banca Centrale Europea ha  stabilito la misura del tasso ufficiale di riferimento (TUR) per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai  
debiti  contributivi  dovuti agli enti id previdenza e assistenza obbligatoria e anche alle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi,

La misura percentuale decisa è dell’1,50% e si applica a partire dall’11 marzo 2009 e si applica per determinare il tasso di differimento e di dilazione da applicare ai  
debiti  contributivi  dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è  quindi pari
al 7,50 % a decorrere dalla medesima data dell’11 marzo 2009.

Circolare n. 40 del 12 marzo 2009. 

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