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In G.U. il dl che abolisce l'Ici, detassa gli straordinari e abbassa i mutui

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93 del 27 maggio che introduce “disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.
Del decreto si è già discusso approfonditamente prima della pubblicazione poiché, tra le misure previste, compaiono l’abolizione dell’Ici sulla prima casa, la detassazione
al 10% degli straordinari e la riduzione della rata dei mutui a tasso variabile stipulati prima dell’impennata dei prezzi.

Esenzione Ici prima casa
Il decreto ha abolito l’Ici su tutte le tipologie di immobile adibite a prima casa ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’esenzione, dunque, gli immobili appartenenti alla classificazione di ville,
castelli e gli immobili di lusso.

Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro

Il decreto prevede che, nel periodo 1º luglio – 31 dicembre 2008 sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il
limite di importo complessivo di 3 mila euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate in tale periodo;
b) per prestazioni di lavoro supplementare o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate in tale periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale
stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa”.
Il decreto, inoltre, precisa che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è a carico del sostituto d’imposta (datore di lavoro) e, se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato
la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.
La detassazione degli straordinari e del premi di produzione, infine, si applica esclusivamente “al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno
2007, a 35 mila euro”.

Rinegoziazione mutui per la prima casa
L’art. 3, comma 1 del decreto legge richiama la convenzione stipulata tra l’ABI ed il Ministero dell’economia in merito alla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati prima del 2007,
che hanno subito un’impennata negli ultimi anni a causa delle crisi a livello internazionale.
Il decreto legge, dunque, prevede che “la rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo
originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006. L’importo della rata così calcolato rimane
fisso per tutta la durata del mutuo”.
L’art. 3, comma 3, però, precisa che l’operazione è soggetta alla maggiorazione mediante uno spread fisso e, quindi, ad un tasso di interesse aggiuntivo, seppure basso: “La
differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all’Irs a dieci anni, dalla data di rinegoziazione, maggiorato di un spread dello 0,50”.

Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008

Allegato

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