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Importo retribuzioni maturate e dovute dal licenziamento alla data della reintegrazione

By Redazione

D: Volevo sapere in caso di reintegrazione al lavoro come si calcola l’obbligazione contributiva del datore di lavoro: sull’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute nel periodo
dal licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione al lavoro?

R: L’obbligazione contributiva resta commisurata all’effettivo importo delle retribuzioni maturate e dovute nel periodo dal licenziamento alla data della sentenza di reintegrazione, anche se
non coincidente con l’importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge.

Così hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 5 luglio 2007, n. 15143 affermando che nel regime di stabilità reale previsto dall’art. 18 della
legge n. 300/1970 (nel testo antecedente alla modifica introdotta con legge n. 108/1990), che hanno anche stabilito che tale obbligo del datore di lavoro di versare i contributi
dell’assicurazione obbligatoria per l’intero periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione nel posto di lavoro, sussiste anche quando con la sentenza di
annullamento del licenziamento il risarcimento del danno sia stato stabilito in misura corrispondente alla retribuzione spettante per un periodo minore.

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