FREE REAL TIME DAILY NEWS

Il trasporto dei prodotti alimentari – Normativa

Il trasporto dei prodotti alimentari – Normativa

By Redazione

 

Siamo un’azienda commerciale che gestisce un sistema di vendita di prodotti alimentari in Internet.
Vorremmo sapere quali norme regolano la spedizione di prodotti carnei.

Risponde Alfredo Clerici, Tecnologo Alimentare:

Alcune informazioni possono essere ricavate dal D.P.R. 26.3.80:
Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella L. 30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, concernente
la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 47 Mantenimento dell’idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto.

Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui all’art. 43 e a sospenderne l’utilizzazione in caso di inidoneità.

L’autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell’autorizzazione sanitaria provvede all’immediato ritiro dell’autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata.

Art. 49 Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici.

I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:

a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il

pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 10.8.72, n. 967.

Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lett. a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell’acqua di fusione del ghiaccio ed evitare il ristagno sul pavimento.

Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

Art. 51 Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto

Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell’all. C al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell’allegato stesso.

Carni congelate:
Temperatura massima al momento del carico e durante il trasporto: – 10° C

Carni:
Temperatura durante il trasporto: da – 1° C a 7° C

Durante il tempo di distribuzione frazionata – da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo – che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura: Carni: 10° C

Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a 2 ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con i veicoli rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall’art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici.

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

Newsfood.com

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD