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Gli interessi legali sulle prestazioni in regime internazionale

By Redazione

L’Inps, con circolare n. 59 del 14 maggio 2008, ha fornito precisazioni in merito alla decorrenza degli interessi legali per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito in regime
internazionale.
In particolare, dato che il termine di 120 giorni di cui all’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (dopo il quale insorge a favore del richiedente la prestazione il diritto agli interessi
legali ed all’eventuale rivalutazione monetaria) costituisce il periodo in cui è possibile adottare il provvedimento, tale termine deve decorrere dalla data in cui la domanda di
prestazione in regime internazionale, completa dei dati e dei documenti necessari, è presentata direttamente all’Istituto.
Se, invece, la domanda è presentata all’Istituzione estera, il termine per l’adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all’Italia da
una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre dalla data in cui l’Istituto riceve la domanda, completa dei dati e documenti necessari, da parte dell’Istituzione estera.

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 1

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 2

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 3

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 4

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 5

Inps, circolare n. 59 del 14 maggio 2008, allegato 6

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