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Giornalisti: se è riconosciuto il lavoro subordinato spettano le differenze retributive

By Redazione

Con sentenza del 5 dicembre 2007, n. 25300, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha ammesso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di un giornalista alle dipendenze
di una società editoriale con un contratto di collaborazione.
Il giornalista, infatti, era pagato a titolo di collaboratore autonomo ed aveva svolto di fatto per alcuni anni lavoro giornalistico senza essere iscritto all’Albo professionale.
Alla base della decisione della Cassazione sono state: la presenza quotidiana del ricorrente, la disponibilità di un proprio locale e degli altri strumenti di lavoro, l’osservanza delle
indicazioni dei responsabili sull’evento sportivo da seguire, la rappresentanza della testata all’esterno ed il contributo dato attraverso i propri articoli.
La Cassazione, inoltre, ha chiarito che non è necessario essere iscritti all’Albo dei professionisti per poter godere del trattamento economico previsto dal CCNL per i redattori
ordinari: la subordinazione (e quindi le differenze retributive) sono riconosciute a chi svolge di fatto attività giornalistica assicurando una presenza lavorativa quotidiana ed
eseguendo le direttive impartitegli dai capi della redazione, come è avvenuto nel caso esaminato

Fatto e diritto – Un giornalista aveva chiesto al giudice che gli fosse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la sua prestazione di attività
giornalistica con la qualifica di redattore ed il relativo diritto al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale accoglieva la domanda e la società editoriale in cui il giornalista lavorava ricorreva in Appello.
Le ragioni della società
La società aveva lamentato la mancata considerazione delle deposizioni di alcuni responsabili dell’azienda che avrebbero dimostrato, secondo l’assunto, la sussistenza di un rapporto di
collaborazione autonoma.
La società, poi, aveva censurato l’errato riconoscimento della qualifica di redattore, ai fini del quale era «imprescindibile il requisito della quotidianità della
prestazione in contrapposizione alla semplice continuità caratterizzante la figura del collaboratore fisso».
La società aveva infine censurato il riconoscimento delle differenze retributive.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso della società asserendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la presenza quotidiana del ricorrente, la
disponibilità di un proprio locale e degli altri strumenti di lavoro, l’osservanza delle indicazioni dei responsabili sull’evento sportivo da seguire, la rappresentanza della testata
all’esterno ed il contributo essenziale alla «cucina redazionale» pur senza partecipazione alla stessa.
Contro tale pronuncia la società è ricorsa in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione – Per la Cassazione, nel rapporto di lavoro giornalistico è difficile l’apprezzamento della subordinazione, ma nel caso in esame è
ben emersa dalla valutazione globale degli elementi indiziari (collaborazione, orario, continuità della prestazione, inserimento nella organizzazione aziendale, ove il giornalista fosse
stato a disposizione dell’editore, seguendone le direttive ed istruzioni)
Così la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva riconosciuto ad un giornalista di fatto il diritto al trattamento di redattore e ritenuto irrilevante la
mancata iscrizione all’Albo, che non aveva escluso che il rapporto di lavoro avesse prodotto effetti per il tempo del suo svolgimento e che, pertanto, il lavoratore avesse diritto alla
retribuzione per le mansioni svolte.
La Cassazione, dunque, ha giudicato legittima la richiesta di pagamento delle differenze retributive mossa dal dipendente giornalista, anche se esso riceveva che ogni mattina specifiche
direttive sugli articoli da scrivere ed era libero durante la giornata.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25300 del 5 dicembre 2007

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