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Ferie non godute: Adempimento dell'obbligo contributivo e sospensione del termine

By Redazione

D: Le ferie non godute vanno monetizzate o godute? In quali casi resta sospeso il termine di 18 mesi decorrenti dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie per versare la
contribuzione dovuta sulla relativa indennità sostitutiva?

R: Secondo quanto chiarito nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005 del Ministero del lavoro, la disposizione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per cui il
«periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro», non sembra consentire interpretazioni estensive.

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore ha, infatti, diritto a godere delle ferie maturate consecutivamente in caso di richiesta per due settimane nell’anno di maturazione e nei diciotto
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per le ulteriori due settimane rientranti nel «periodo minimo» legalmente fissato. Reciprocamente il datore di
lavoro ha l’obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall’art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003,
così come introdotto dal D.Lgs. n. 213/2004.

Possono, quindi, essere «monetizzate», vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore
del D.Lgs. n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla
contrattazione collettiva in misura superiore al «periodo minimo» legale.

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, occorre segnalare che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di
maturazione – ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che fa espressamente salvo
«quanto previsto dalla contrattazione collettiva») – ed ove tale mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di
specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova. Conseguentemente spetterà al lavoratore
dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.

Adempimento dell’obbligo contributivo

Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, il Ministero del Lavoro ha chiarito
che in presenza di una previsione legale (ma anche contrattuale collettiva) che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il
compenso per ferie non godute – e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi – coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale.

Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno
solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale: pertanto i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di
scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al richiamato comma 2
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.

Il criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge.

Nessun problema, peraltro, nasce nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi: il contributo versato, in tale ipotesi, non
è più dovuto.

Il termine di 18 mesi decorrenti dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie per versare la contribuzione dovuta sulla relativa indennità sostitutiva nel caso di intervento,
durante il decorso dei 18 mesi, di malattia, resta sospeso per maternità e altre cause di sospensione del rapporto.

Per quanto attiene alle ferie non godute infatti, con messaggio del 3 luglio 2006, n. 18850, l’INPS, ha fornito chiarimenti nelle ipotesi in cui siano intervenute cause legali di sospensione
del rapporto di lavoro (es. maternità) che vanno a toccarne il termine per l’adempimento delle obbligazioni contributive sul compenso su ferie non godute fissato, in via residuale e
generale, al 18° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione.

Con tale Circolare l’INPS ha sostenuto che in tali ipotesi di sospensione il termine riprende a decorrere dal giorno di ripresa dell’attività.

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