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Esazione dei contributi associativi di assistenza delle imprese iscritte all’Anfi-Confsal

Esazione dei contributi associativi di assistenza delle imprese iscritte all’Anfi-Confsal

By Redazione

In data 28 novembre 2008 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione Nazionale Fioristi-Florovivaisti ed Operatori del Settore (ANFI-CONFSAL), approvata con determinazione n.
61 del 4 novembre 2008, per la riscossione, tramite il sistema di cui al mod. DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese alla stessa aderenti. Di seguito ri ricordano
i punti salienti:

1. Il contributo di assistenza contrattuale è a carico delle aziende aderenti all’ANFI-CONFSAL;esso sarà indicato dalle stesse sul mod. DM10/2 e versato unitamente ai contributi
obbligatori da versare all’INPS a mezzo del mod. F24.

L’ANFI-CONFSAL provvederà, per la parte di propria competenza, a rendere note alle aziende le modalità di evidenziazione, sui predetti moduli di denuncia contributiva DM 10/2,
degli importi relativi ai contributi di assistenza contrattuale, importi che si sommano alle altre partite dovute all’INPS e rientrano nelle operazioni di conguaglio con gli eventuali importi a
debito dello stesso Istituto.

 

2. L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo di denuncia. Tuttavia qualora il contribuente non versi per
intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi
previdenziali ed assistenziali, e solo l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi di assistenza contrattuale in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
relativamente ai versamenti in parola.

 

3. E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità, dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia in generale nei confronti di tutti i soggetti
di cui all’art. 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.

I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra
l’ANFI-CONFSAL e le imprese interessate.

 

4. L’importo della spesa che l’ANFI-CONFSAL dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5
febbraio 2002, nella misura di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo DM.

 

5. In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, all’ANFI-CONFSAL somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale risultanti
dalle denunce contributive elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.

Contestualmente, le Strutture periferiche dell’INPS forniranno all’ANFI-CONFSAL una distinta delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con le specifiche di cui
all’art. 6 della allegata convenzione.

Si precisa che l’ANFI-CONFSAL – Associazione Nazionale Foristi- Florovivaisti ed Operatori del Settore ha sede in via Albona n. 1, 00177- Roma –

Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio.

 

6. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’ANFI-CONFSAL dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata,
entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI

 

Circa le modalità di esposizione dei dati sulla denuncia di mod. DM 10 si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle aziende aderenti
all’ANFI-CONFSAL, a cui è attribuito il codice importo  di nuova istituzione “W515”.

 

Sui modelli DM10 le aziende dovranno esporre in uno dei righi in bianco del quadro B/C, il codice “W515” avente il significato di “Ass. Contr. ANFI-CONFSAL” e nella colonna “somme a debito del
datore di lavoro” il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.

 

Nessun dato deve essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

 

I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10 con il citato codice “W515”, vengono imputati, in sede di specificazione
contabile del saldo della citata denuncia di modello DM10, al conto GPA 25/213.

 

Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso l’ANFI-CONFSAL, effettua la seguente scrittura in P.D.:

 

             GPA
35/213                                 
a                          GPA 11/213

 

per un importo pari a quello evidenziato nel saldo del citato conto GPA 25/213.

 

Pertanto il saldo dei conti GPA 25/213 e GPA 35/213 deve costantemente concordare.

 

Per assicurare detta concordanza, nonché la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, i conti GPA 25/213 e
GPA 35/213 possono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione delle denunce stesse.

 

La procedura DM, inoltre, provvede ad emettere in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo
contributivo e dell’ammontare del versamento.

 

Copia di detta distinta deve essere inviata, come già precisato al precedente punto 5. della presente circolare, all’ANFI-CONFSAL contestualmente al versamento delle somme ad esso
spettanti; una copia deve essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilità ed una copia deve rimanere agli atti del competente Ufficio amministrativo.

 

Le somme riscosse devono essere accreditate alla suddetta Associazione nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 della Convenzione in oggetto.

 

I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/213, al quale dovranno essere addebitate, in contropartita, le somme da trattenere sull’ammontare del contributo
riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA 24/042) e dell’IVA relativa (AVERE del conto GPA 24/025), per l’effettuazione del servizio in argomento.

 

L’eventuale saldo del suddetto conto GPA 11/213, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

 

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM 10 riscossi, le Sedi devono predisporre e trasmettere all’ANFI-CONFSAL apposito rendiconto dal
quale risulti: l’ammontare dei contributi riscossi, relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle aziende di cui sopra, l’ammontare
delle somme corrisposte nonché l’ammontare delle spese e dell’IVA trattenuto sui contributi riscossi.

 

Qualora i contributi in argomento risultino indicati in modd. DM 10 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, dovranno essere eseguiti i previsti adempimenti ai fini dell’attuazione di
quanto precisato al punto 2) della presente circolare.

 

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i sopracitati conti GPA 11/213, GPA 25/213 e GPA 35/213, di nuova istituzione.

Allegato N.1
Allegato N.2

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