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Entra in vigore l’Iva per cassa

Entra in vigore l’Iva per cassa

By Redazione

Il 28-04-2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo che rende operativo il nuovo regime dell’IVA “per cassa”.

Pertanto a decorrere dal 28.4.2009 la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA che hanno
un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000.

La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi, per poter usufruire della suddetta facoltà, come previsto dall’art.1, comma 1, DM 26.3.2009, consiste nel fatto
di conseguire un volume d’affari non superiore a 200.000,00: per chi ha già in essere un’attività occorre quindi verificare che nell’anno 2008 il volume d’affari conseguito non
sia superiore al limite indicato, mentre per chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno 2009 si dovrà far riferimento al volume d’affari che si presume di conseguire.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

La nuova disciplina incontra una triplice limitazione di natura soggettiva, infatti le nuove disposizioni non

possono essere applicate:

♦ nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di “regimi speciali IVA”;

♦ quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo

dell’inversione contabile (reverse charge);

♦ se l’acquirente/committente è un soggetto privato.

Per l’individuazione dei predetti “regimi speciali” è possibile fare riferimento a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E.

I regimi speciali IVA possono essere individuati nelle seguenti attività:

• agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);

• vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

• commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

• editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

• gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

• rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);

• intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma

6, DPR n. 633/72);

• agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);

• agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91);

• vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);

• rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);

• agenzie di vendite all’asta oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n.41/95).

ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ D’IMPRESA

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009 n. 8/E ha affrontato il caso dell’applicabilità della disciplina in esame alle operazioni effettuate nei confronti di enti non
commerciali in possesso della partita IVA, in quanto esercenti attività d’impresa, che acquistano beni o servizi da destinare promiscuamente all’attività commerciale e
all’attività istituzionale.

A tal fine, considerato che la disciplina in esame richiede soltanto che l’acquirente/committente agisca “nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione”,
l’esigibilità differita dell’IVA può trovare applicazione anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti non commerciali, in possesso della partita IVA,
“ancorché i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all’esercizio di attività d’impresa e di attività non commerciali”.

ASPETTI OPERATIVI

La facoltà del differimento dell’esigibilità dell’IVA è esercitata dal cedente o prestatore, all’atto dell’emissione della fattura mediante l’indicazione nella stessa di
una specifica annotazione quale la seguente:

“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008”

N.B. Particolare attenzione dovrà essere prestata a tale annotazione, in quanto, in mancanza dell’esposizione in fattura della stessa, l’IVA esposta va intesa ad esigibilità
immediata.

L’art. 7, comma 1, DL n. 185/2008, infatti specifica che:

“… in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell’art. 6, quinto comma, primo periodo del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Come sottolineato nella Relazione accompagnatoria al DM 26.3.2009 l’applicazione della disciplina “è comunque, di fatto, facoltativa, in quanto … la singola operazione” in mancanza
della predetta indicazione va considerata “assoggettata ad IVA ad esigibilità immediata”.

N.B. Si evidenzia che, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, l’acquirente/committente, prima del decorso di tale
termine, sia assoggettato a procedure concorsuali od esecutive.

PAGAMENTO FRAZIONATO

In presenza di pagamenti frazionati di una fattura emessa “ad esigibilità differita”, l’art. 2, comma 4, DM 26.3.2009 dispone espressamente che “l’imposta diventa esigibile ed è
computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”. Tale principio è stato “anticipato”
dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 8/E nella quale è ribadito che “l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento”, con la conseguenza che
“la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso”.

Quanto sopra si riflette anche in capo all’acquirente/committente per il quale la detrazione dell’imposta è possibile “soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai
cedenti/prestatori”.

RIFLESSI PER IL CEDENTE/PRESTATORE

I passaggi operativi per il cedente/prestatore concernenti la disciplina in esame possono essere così sintetizzati:

– previa verifica delle condizioni oggettive e soggettive sopra esposte è possibile, riportando la predetta annotazione nella fattura emessa, differire l’esigibilità dell’IVA;

– le fatture sono annotate come di consueto nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine progressivo di numerazione, prestando particolare attenzione affinché la relativa IVA non
sia rilevata, come “a debito” per il periodo; l’IVA, in questo momento, rimane infatti “sospesa” (a tal fine possono essere utilizzate specifici codici/codifiche);

– all’atto del pagamento della fattura manifestandosi il momento impositivo, l’imposta diverrà esigibile e sarà quindi “conteggiata a debito” nella liquidazione periodica (mese o
trimestre).

Si evidenzia che la possibilità di usufruire del “differimento” in esame cessa nel momento in cui viene superato il limite del volume d’affari previsto dalla norma (€ 200.000).

Dal dettato normativo si dovrebbe desumere che l’operazione che determina il superamento del predetto limite può ancora beneficiare dell’agevolazione in commento.

RIFLESSI PER L’ACQUIRENTE/COMMITTENTE

Come sopra accennato per l’acquirente/committente il regime in esame comporta che l’IVA indicata in fattura, in presenza della predetta annotazione, potrà essere considerata a credito
soltanto dopo aver effettuato il pagamento della stessa.

La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro degli acquisti con gli opportuni codici/codifiche per “sospendere” la detrazione dell’imposta. Nel momento del pagamento la relativa
imposta potrà essere computata (se detraibile) nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

POTENZIALI CRITICITÀ RILEVABILI NELLA PRASSI OPERATIVA

Considerando che la nuova disciplina coinvolge un’ampia platea di soggetti si rende necessario prestare, da subito, particolare attenzione ad alcuni aspetti operativi che potrebbero presentare
delle complessità.

Sul punto si evidenzia che:

ˇˇ la scelta operata in ordine all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA comporta, a livello contabile,

un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie (incassi/pagamenti);

ˇˇ l’applicazione della disciplina in esame comporta, sia per il cedente/prestatore sia per

l’acquirente/committente, la contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture: l’una ad esigibilità immediata, l’altra ad esigibilità differita.

Particolare attenzione dovrà essere prestata in sede di liquidazione periodica dell’IVA, nella quale confluirà:

• l’IVA ad esigibilità immediata delle fatture emesse e ricevute nel periodo;

• l’IVA ad esigibilità differita relativa alle fatture, incassate e pagate nel periodo.

La corretta applicazione del regime in esame richiede infine un monitoraggio continuo del volume d’affari in corso d’anno.

Non ultimo, si sottolinea l’importanza di possedere una chiara tracciabilità dei flussi di pagamenti afferenti le fatture predette, ciò allo scopo di effettuare correttamente le
liquidazioni Iva sia ai fini probatori in caso di eventuali futuri controlli.

Studio Parma Dr Alberto Luigi

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