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Ecco quando la diffusione delle denunce dei redditi non costituisce reato

By Redazione

L’accesso o la diffusione delle denuncie dei redditi – chiarisce il Codacons – non costituisce reato quando riguarda le seguenti categorie di soggetti.

– soggetti i cui compensi siano in vario modo alimentati da denaro pubblico o comunque destinati a finalità pubbliche;
– addetti e dirigenti pubblici, compresi i componenti degli organi elettivi come Comuni, Regioni, Camera e Senato;
– dirigenti degli enti pubblici, e delle società concessionarie come RAI, Ferrovie, Acea, Poste e di qualsiasi altro ente che eroghi un servizio pubblico universale pagato dai cittadini
o con una parte dei denari dei cittadini;
– soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica, dello sport, della società civile, la cui notorietà, rilevanza e interesse sociale faccia scattare il
diritto-dovere di cronaca;
– accessibili sono anche le denunce dei redditi quando esse servono al cittadino per difendersi in giudizio, come ad esempio il coniuge che intende fare causa all’altro coniuge ha diritto a
vederne la denuncia dei redditi ai fini di ottenere dal Giudice una giusta sentenza circa gli obblighi di mantenimento della famiglia.

Questa la prassi da seguire per accedere alle denunce dei redditi:
– La domanda di accesso va inoltrata presso i Comuni detentori dei documenti richiesti, specificandone l’interesse. La domanda verrà protocollata da un funzionario e sarà presa in
esame dall’Amministrazione;
– ricevuta la domanda l’impiegato comunale deve informare il soggetto di cui si richiede la denuncia dando un termine di 10 giorni per presentare eventuale opposizione;
– acquisite eventuali controdeduzioni il Sindaco decide se consentire o meno l’accesso, sulla base della valutazione dell’interesse;
– L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura;
– L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; non è
consentito l’accesso per mera curiosità o «per dispetto»;
– nel caso in cui l’Amministrazione consenta l’accesso alla denuncia dei redditi, il soggetto titolare può presentare ricorso al Tar territorialmente competente;
– nel caso in cui l’Amministrazione non consenta l’accesso alla denuncia dei redditi, il soggetto richiedente può presentare ricorso al Tar territorialmente competente;
– il ricorso va presentato in carta libera anche senza l’ausilio di un avvocato presso il Tar competente, che decide attraverso sentenza.

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