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Diventa più semplice comunicare l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro con le Colf

 

I datori di lavoro domestico potranno assolvere l’obbligo di comunicare l’inizio o la cessazione dei rapporti di lavoro con le colf utilizzando un modello semplificato da inviare
direttamente all’INPS.
   Lo ha stabilito la legge n.2/2009 che ha cosl introdotto una deroga per le famiglie alla procedura che prevede per tutti i datori di lavoro la trasmissione delle
comunicazioni ai Centri per l’impiego. La semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei datori di lavoro domestico h stata ora illustrata dal Ministero del Lavoro che ricorda
come l’oggetto della comunicazione debba riguardare l’instaurazione, la variazione o la cessazione di un rapporto di lavoro domestico.
   I termini per l’invio all’INPS della comunicazione rimangono inalterati rispetto al passato: le assunzioni debbono percir essere comunicate almeno un giorno prima dell’inizio
del rapporto di lavoro, mentre le trasformazioni o le cessazioni del rapporto vanno comunicate entro 5 giorni. La trasmissione delle comunicazioni dal 29 gennaio 2009 deve essere
effettuata utilizzando i nuovi moduli predisposti dall’INPS oppure on line collegandosi al sito http://www.inps.it oppure telefonando al contact center gratuito 803.164. L’INPS, che garantir` la
data certa della comunicazione attestando il luogo e l’ora della ricezione, trasmetter` i dati ricevuti agli altri organismi interessati, e cioh il Ministero del Lavoro, l’INAIL, i
Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, le Prefetture. Le comunicazioni inviate all’INPS avranno efficacia nei confronti di tutti questi organismi. Rimangono comunque
valide, in un breve periodo transitorio, le comunicazioni inviate dai datori di lavoro ai Centri per l’impiego, con le vecchie modalita’, successivamente al 29 gennaio 2009. Il Ministero
ricorda anche che il lavoro domestico – ovvero la prestazione della propria opera da parte del lavoratore per il funzionamento della vita familiare – ha disciplinato dal contratto
collettivo del 2007 il quale prevede che esso pur essere svolto anche a tempo determinato, purche’ esistano oggettive ragioni tecniche, produttive, organizzative. Il rapporto di lavoro
pur anche prevedere una prestazione a tempo parziale, nel caso di un lavoratore convivente che presti la sua opera per determinate ore della giornata o per alcuni giorni della settimana.
E’ consentito anche il lavoro ripartito, cioh l’assunzione per lo svolgimento di un’unica prestazione di due lavoratori domestici, che restano perr direttamente responsabili per l’intera
obbligazione lavorativa. Per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico pur essere utilizzato anche il lavoro accessorio, per il quale e’ prevista la consegna di voucher con cui i
datori di lavoro corrispondono la retribuzione e contestualmente versano i contributi all’INPS e all’INAIL. Per questo tipo di rapporto di lavoro domestico non h necessaria la
comunicazione di assunzione, che viene sostituita dall’acquisto dei voucher da parte del datore di lavoro.

 

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