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Diritto di difesa del datore di lavoro: l'accesso alle dichiarazioni dei dipendenti fatte all'Ispettore del lavoro

By Redazione

Con sentenza del 4 aprile 2008, n. 497, il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che è legittima l’istanza del datore di lavoro di voler prendere visione e di volere estrarre
copia delle dichiarazioni rese dai propri dipendenti alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del lavoro – se le stesse dichiarazioni hanno formato oggetto di contestazione di
un illecito amministrativo relativo a presunte irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e nell’assunzione di lavoratori.
Fatto e diritto
Una società ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro l’accesso agli atti relativi all’accertamento redatto a suo carico da funzionari dell’ente e, in particolare, alle
dichiarazioni di un dipendente denunciante che erano state poste a base della contestazione di illecito amministrativo relativo a presunte irregolarità nella registrazione di rapporti di
lavoro e nell’assunzione di lavoratori. La DPL, pur consentendone la visione, negava alla società la possibilità di rilascio di copia degli atti, ritenuti non essenziali ai fini
difensivi prospettati dalla ricorrente e, peraltro, conoscibili pienamente in sede di giudizio in caso di opposizione. La società allora è ricorsa al giudice.
Le ragioni della DPL
La DPL aveva opposto circolari ed atti interni dell’Amministrazione dai quali si sarebbe dovuta rilevare l’impossibilità di dar corso alla richiesta a tutela della riservatezza dei
dichiaranti.
A tale proposito, l’Amministrazione resistente ha correttamente riconosciuto l’interesse della società, consentendo alla stessa la visione degli atti (cfr. nota Ministero del Lavoro del
4 dicembre 2007: »… a seguito di apposita istanza, si concedeva alla società ispezionata la visione delle dichiarazioni acquisite… La visione delle dichiarazioni in
possesso di codesto Ufficio appariva in quella sede funzionale all’esercizio del diritto della difesa…«).

La decisione del Tar
Per il Tar, sussiste un interesse giuridicamente rilevante in capo alla società ricorrente, quando vuole conoscere l’esatto contenuto delle dichiarazioni dei soggetti sulla base delle
quali la DPL ha effettuato la contestazione (relativa, come detto, a pretese assunzioni irregolari).
Invero, la documentazione della quale si è chiesto l’accesso, è certamente (o può essere) utile alla difesa di interessi giuridicamente rilevanti, nella specie
identificabili nella compiuta difesa in un eventuale giudizio ovvero nella stessa possibilità di apprestamento di mezzi di prova idonei a contrastare o confutare dette
dichiarazioni.
La ricorrente si configura, dunque, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e portatrice di un interesse personale e concreto per la tutela
di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale
difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.
Dunque, una volta ammesso l’accesso con la visione degli atti, è del tutto incongruo negare il rilascio di copia degli stessi, non potendosi peraltro revocare in dubbio che, a seguito
dell’entrata in vigore della l. 15/2005, il diritto di accesso comprende, coerentemente, anche quello di estrarre copia e che non è più possibile distinguere tra le due
modalità di accesso come definite dalla originaria formulazione dell’art. 24, comma 2°, lett. d), della l. 241/1990.
Il Tar, ribadendo che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici, ha accolto il ricorso, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei precisi termini di cui all’istanza e dunque con la
facoltà di estrarre copia degli atti.

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sentenza n. 497 del 4 aprile
2008

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