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Convenzione tra l'INPS e l'AILP

By Redazione

Con Circolare n. 148 del 18 dicembre 2006, l’Inps ha definito la convenzione con e l’Associazione italiana lavoratori e pensionati (AILP), sottoscritta in data 26 ottobre 2006, per la
riscossione dei contributi associativi, dovuti dai propri iscritti, sulle prestazioni temporanee.

L’Istituto fa presente che il datore di lavoro deve conservare la delega di ciascun lavoratore e deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del
trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo della Associazione sindacale destinataria del contributo associativo,
nonché la misura percentuale dello stesse.

La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e, se la prestazione ha durata superiore all’anno, è possibile presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre
precedente all’anno per cui si vuole revocare la stessa.

La misura del contributo da trattenere, che deve essere riportata sulla delega, viene calcolata in percentuale ed è uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. Essa è
definita AILP come segue:

– 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;

– 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;

– 1% sui restanti trattamenti

Il costo del servizio è stato determinato in ? 0,60 per singola delega.

Circolare Inps 18 dicembre 2006, n, 148

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Allegato 1

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Allegato 2

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