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Conservazione del registro dell'orario di lavoro degli autisti

By Redazione

D: Dove e come deve essere conservato il registro dell’orario di lavoro degli autisti?

R: Il registro dell’orario di lavoro per le imprese di trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a
trasportare almeno 10 persone compreso il conducente pone un problema di come e dove questo deve essere conservato.
Secondo il Ministero del lavoro questo consente anche l’utilizzo del solo libro presenze, purché vidimato dall’INAIL e dalla DPL.
Tale libro può essere formato da fogli mobili o supporti informatici.

Per quanto attiene alla registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivamente svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell’orario da parte dei CCNL
è possibile mensilizzare le registrazioni indicando giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera «p») e mensilmente si riepiloga
l’orario di fatto svolto.
Tale riepilogo deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento, restando fermo il diritto di accesso del personale autista alle registrazioni su di esso riportate. Tale
facoltà è condizionata dalla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali.

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