Site icon Newsfood – Nutrimento e Nutrimente – News dal mondo Food

Chiariti i punti critici delle dimissioni on line

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con circolare n. 4/2008, ha analizzato la circolare n. 7 del 25 marzo 2008 con cui il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni sull’applicazione
delle procedure per le dimissioni on line dopo le perplessità avanzate dai professionisti.
La Fondazione, in particolare, ha fornito indicazioni in merito alle nuove disposizioni e ne ha riepilogato gli aspetti più controversi.

Soggetti esclusi dalle dimissioni on line
La Fondazione ha precisato che le nuove procedure per le dimissioni on line non si devono utilizzare le i seguenti casi:
– risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti;
– contratti di lavoro a termine, in caso di scadenza naturale del contratto;
– dimissioni rassegnate durante il periodo di prova;
– “dimissioni incentivate” derivanti da un accordo tra datore di lavoro e lavoratore;
– dimissioni in occasione del collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
– prestazioni di lavoro accessorio;
– stages e tirocini, che non costituiscono rapporti di lavoro;
– cessioni del contratto derivante da un accordo trilaterale;
– prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia;
– rapporti di agenzia.
Le dimissioni on line, inoltre, non si applicano ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni (se queste attività
rientrano nell’ambito professionale, come per i professionisti iscritti all’albo degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro) ed ai rapporti di impiego pubblico non privatizzati
(magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello stato; personale della carriera diplomatica e prefettizia; dipendenti della Banca d’Italia; i dipendenti della
CONSB; dipendenti dell’ISVAP; dipendenti dell’Agcm; dipendenti dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità; dipendenti dell’Agcom; personale della carriera dirigenziale
penitenziaria).

Soggetti obbligati alle nuove procedure
Le nuove procedure si applicano a:
– dimissioni dal qualsiasi rapporto di lavoro subordinato compresi i rapporti dirigenziali e le dimissioni per giusta causa;
– contratto a termine, se il lavoratore si dimette prima del termine fissato nel contratto;
– collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
– componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni se svolte da soggetti non iscritti ad un albo professionale dell’area
economica-giuridica (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro);
– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro esclusivo o misto (capitale e lavoro);
– soci di cooperative.

Soggetti abilitati
La Fondazione ha osservato che, mentre inizialmente le Direzioni Regionali del Lavoro erano incluse tra i soggetti abilitati, esse non compaiono nella circolare ministeriale del 25 marzo ad
eccezione di quella della Valle d’Aosta, dove non esiste un organo provinciale territoriale del Ministero del lavoro.

Novità sulle procedure da seguire
La Fondazione Studi ha posto l’accento sul fatto che il Ministero ha dato al lavoratore la possibilità di compilare e trasmettere il modulo per le dimissioni dal sito istituzionale,
eliminando l’obbligo di ottenere la convalida da parte dei soggetti abilitati.
Tuttavia, per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, il Ministero ha ribadito che le lavoratrici dimissionarie, in caso di maternità o matrimonio, dovranno necessariamente
recarsi presso la Direzione Provinciale del Lavoro per compilare il modulo e trasmetterlo.

La decorrenza
Un altro aspetto controverso delle nuove disposizioni era rappresentato dalla decorrenza dei 15 giorni di validità del modulo. Il Ministero, in proposito, ha specificato che il
lavoratore deve indicare sul modello il primo giorno di preavviso (o il primo giorno di non lavoro, in caso di recesso unilaterale che non presuppone il rilascio del preavviso).
La Fondazione, infine, ha ribadito che, indipendentemente da quando indicato dal lavoratore, il preavviso decorre da quando il modulo viene portato a conoscenza del datore di lavoro.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 4/2008

Exit mobile version