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Cessazione dell'obbligo della denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL

Come disposto dai decreti interministeriali del 30 ottobre 2007, dall’11 gennaio 2008 è operativo il sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni per l’assunzione, la
cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro e l’Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2008, ha fornito informazioni e chiarimenti circa le nuove procedure.
Dall’11 gennaio, dunque, i datori di lavoro pubblici e privati e le agenzie di somministrazione devono effettuare le comunicazioni obbligatorie mediante i moduli predisposti dal decreto e
trasmetterli esclusivamente “per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti”.
L’Inail ha precisato che le comunicazioni di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro inviate ai servizi competenti per territorio hanno valore ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicare all’Istituto i codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio (DNA).
Dal 1 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un periodo transitorio in cui i datori di lavoro potranno scegliere se utilizzare la modalità cartacea o quella telematica e l’Inail
ha ricordato che chi opterà per i moduli cartacei dovrà continuare a trasmettere la DNA all’Istituto, con le stesse modalità finora seguite e con gli strumenti informatici
già messi a disposizione.
In caso contrario le comunicazioni verranno considerate pluriefficaci e quindi valevoli in sostituzione della presentazione del DNA all’Inail.
Infine, dal 1 marzo 2008 diventerà imprescindibile la presentazione telematica dei moduli e non sussisterà più l’obbligo di presentare la DNA all’INAIL. Conseguentemente,
dunque, non sarà più applicabile la relativa sanzione amministrativa.

INAIL, circolare n. 2 del 10 gennaio 2008

Decreto interministeriale 30 ottobre 2007

Nota circolare ministeriale n. 8371 del 21 dicembre 2007

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