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Calcolo della detrazioni d'imposta per i Tfr dall'1 aprile 2008. Rapporti cessati dal 31 marzo 2008

By Redazione

D: Volevo sapere più specificatamente in relazione alla detrazione d’imposta (di cui al Vs. articolo pubblicato il 31 marzo) relativa ai Tfr da corrispondere dall’1 aprile 2008 per i
rapporti cessati dal 31 marzo 2008, come si effettua il calcolo della detrazione?

R: L’agevolazione, introdotta dal decreto, delle Finanze del 20 marzo 2008 (in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che dà attuazione alla disposizione della Finanziaria 2008
che prevedeva una riduzione del prelievo fiscale sul TFR) e che riguarda i TFR da corrispondere dal 1° aprile 2008, quindi per i rapporti cessati a partire dal 31 marzo 2008, consiste nel
riconoscimento di una detrazione di importo variabile in funzione della misura del reddito di riferimento.

Calcolo della detrazioni d’imposta

Come detto nell’articolo richiamato tale detrazione va da un importo massimo di 70 euro per i redditi non superiori a 7.500 euro fino ad azzerarsi per i redditi che raggiungono 30.000
euro.
Per agevolare il calcolo della detrazione in questione si rinvia alla tabellina sotto riportata.
La detrazione in questione, come quella per il lavoro dipendente, è diversa in rapporto a ognuna delle tre classi di reddito, con la differenza che il parametro-variabile è il
reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 19 Tuir.

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER I TFR DALL’1 aprile 2008 per i rapporti cessati a decorrere dal 31 marzo 2008)

 

REDDITO DI RIFERIMENTO

DETRAZIONE  e FORMULA DI CALCOLO

a)

Fino a 7.500,00

Euro 70,00  (Tale detrazione è in cifra fissa)

b)

Oltre 7.500,00 e fino a 28.000,00

Euro 50,00 [20,00 x (28.000,00  -  Reddito riferimento) : 20.500,00]
Per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante che varia in base al reddito di riferimento, questa ed è pari all’importo di 50 euro aumentato di una somma
variabile, corrispondente al risultato della formula in parentesi
(il risultato dell’operazione deve considerare le prime quattro cifre decimali)

c)

Oltre 28.000,00 e fino a 30.000,00

Euro 50 x [(30.000,00  -  Reddito riferimento) : 2.000,00]
Per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto
di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la detrazione “teorica” di 50 euro

Dichiarazione scritta del dipendente

Il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione scritta con cui egli attesti di non aver già fruito della detrazione nel corso di un precedente
rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno.
Infatti tale detrazione deve essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione di rapporto di lavoro intervenuta nel corso di ciascun periodo d’imposta, con la conseguenza che il
sostituto, prima di riconoscere lo sconto.

Quando riconoscere la detrazione

L’agevolazione deve essere riconosciuta sui saldi di TFR, sugli acconti, ma non sulle somme erogate a titolo di anticipazione.
Limitatamente al caso di conferimento totale del TFR alla previdenza complementare, la detrazione dovrà essere riconosciuta dal sostituto sulle altre indennità corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 17 comma 1 del Tuir, (mentre in caso di smobilizzo parziale, la detrazione sarà applicata dal sostituto nel limite
dell’imposta sul TFR dallo stesso erogato).
Il sostituto d’imposta dovrà provvedere, a tale riguardo, a determinare in modo virtuale il reddito di riferimento utile all’individuazione della detrazione spettante che poi sarà
oggetto di verifica e di riliquidazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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