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Bonus famiglia: tutte le novità e le procedure

Bonus famiglia: tutte le novità e le procedure

By Redazione

 

Nel pacchetto delle misure anticrisi, varato dal governo alla fine dello scorso mese, è previsto in favore dei nuclei familiari a basso reddito, un bonus straordinario di
sostegno (art.1 decreto legge 185/2008).

Attenzione! C’è tempo fino al 28 febbraio 2009 per inoltrare la richiesta (art.1 DL 185/2008 convertito con modifiche nella legge n.2/2009).

Il bonus – valido solo per il 2009 – consiste in una somma variabile dai 200 a 1000 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di
handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.

L’agenzia delle Entrate ha emanato il 3 febbraio 2009 una circolare esplicativa sul bonus (circolare n.2/2009).

Il bonus si ottiene presentando una domanda (autocertificazione) al datore di lavoro (sostituto d’imposta) o all’Ente che eroga la pensione o direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Per rendere operativa la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a stabilire le caratteristiche del modello utile per richiedere il bonus (provvedimento 5 dicembre 2008).

Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del
bonus.

A questo riguardo, ci sono due le alternative:

– chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009 (e non più il 31 gennaio 2009),
utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai
sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 (e non più il 31 marzo 2009), utilizzando
il modello denominato “agenzia”.

– coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non
è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.

Chi ha diritto al bonus
Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare (coniuge non separato, figli a carico, altri
familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata
per attestare lo status di familiare a carico che può essere costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente
per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata
dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato
italiano del Paese d’origine.

Fanno parte del nucleo familiare:
• il richiedente;
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
• ogni altra persona che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare.

I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli.

A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico (esempio: in presenza di una famiglia
composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori).

Ai fini del beneficio, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari) può far parte di un solo nucleo familiare (esempio, in caso di genitori separati o divorziati
o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico). In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in
assenza di disposizioni normative, i genitori possono liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno
dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro. Questo vale anche per gli altri familiari a carico (esempio: un genitore a carico di due
discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio).

Importante! I soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere richiedenti autonomi del bonus.

Per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare,
vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto
fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare anche se posseduti da uno dei coniugi.

Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell’anno 2008 (o 2007) redditi rientranti esclusivamente
in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente;
2. redditi di pensione;
3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e più precisamente:
– A. compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
– B. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– C. remunerazioni dei sacerdoti;
– D. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
– E. assegni periodici corrisposti al coniuge.
4. redditi diversi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo
alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi
redditi da parte del “richiedente” esclude la fruizione del bonus.;
5. redditi fondiari purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale
ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall’intero nucleo familiare.

Il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro
sopra richiamato.

La condizione del possesso dei redditi si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di
disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.

Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito
indicate.

Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario, ancorché titolare di partita
IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare – nell’esempio, derivanti dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente
e del reddito agrario da parte del coniuge – non superi 2.500 euro. Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre
alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione del 5, 70 e 80 per cento e, in caso di redditi effettivi, al netto delle
riduzioni previste per canoni di locazione).

Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni
esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al
beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare.

Come richiedere il bonus
La richiesta del beneficio deve essere presentata al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico:
• entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2007;
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposito
modello:
• entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2007;
• entro il 30 giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo
d’imposta 2008, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo
familiare riferiti all’anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter
essere ammesso a beneficiare del bonus.

Per quanto concerne i termini di erogazione, a seconda che l’anno preso a riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di imposta. In particolare,
per le domande presentate entro il 28 febbraio 2009 il bonus viene dato entro il 31 marzo 2009, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero
importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e
comunicare l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

Se l’anno di riferimento è il 2008:
• i sostituti di imposta erogano il beneficio nel mese di aprile 2009, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l’intero importo spettante a
ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all’anno 2009;
• gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche provvederanno, invece, ad erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009. Tutti i sostituti, compresi gli enti
pensionistici e le amministrazioni pubbliche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato in
relazione a ciascuna richiesta.

I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. Per consentire
tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Richiesta all’Amministrazione Finanziaria
Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine
di presentazione delle richiesta del bonus varia in funzione del periodo d’imposta preso a riferimento. Nell’ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza
del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando
l’apposito modello, anche tramite intermediari abilitati, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009. Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del
numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2008, la domanda va presentata: – entro il 30 giugno 2009 per i soggetti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, viceversa mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008, per gli altri
contribuenti.

A quanto ammonta il bonus
La misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo, dato dalla somma dei redditi di
ciascun componente la famiglia.

Il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi appartenenti alle diverse tipologie compreso quello derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze.

Il bonus consiste in una somma variabile:
a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
b) trecento euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassettemila euro;
d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro;
g) mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, con un reddito complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.

In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi dal medesimo posseduti figuri in ogni caso
un reddito di pensione.

Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che il bonus è attribuito per il maggior importo di “euro mille per il nucleo familiare
con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila”.

La composizione del nucleo familiare e l’ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d’imposta in dipendenza del quale si vuole
richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 o, in alternativa, al 2008.

La richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito
complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus (esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con
riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: A, coniuge lavoratore dipendente B, coniuge lavoratrice dipendente C e D figli a carico. La richiesta effettuata per il 2007
esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D,
neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio).

 

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