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Aziende: al coniuge senza tasse

By Redazione

Sparisce la tassa di donazione e successione d’azienda a carico del coniuge. Purché questo prosegua nell’attività dell’impresa trasferita per almeno cinque anni, a stabilirlo
è il comma 31 della Finanziaria per il 2008, le tasse in questione erano state reintrodotte con la legge 286/2006.

Già dall’anno scorso però, con la Finanziaria 2007, dalle imposte erano stati esentati i figli del titolare dell’azienda. Ora la nuova manovra rende possibili i trasferimenti
senza oneri aggiuntivi anche fra marito e moglie. Con le stesse regole fissate per i discendenti.

Innanzitutto, al beneficio non sono ammessi altri congiunti come fratelli o sorelle del titolare dell’impresa. Secondariamente, possono essere trasferite anche le quote di società per
azioni, srl, cooperative, eccetera, ma per poter usufruire dell’esenzione i destinatari del trasferimento, a seguito della donazione o della successione, devono acquisire il controllo della
società. Questo vuol dire che quote ereditate o donate che non permettano di disporre a pieno titolo dell’azienda sono soggette al pagamento delle imposte.

Altro punto fondamentale è la prosecuzione dell’attività. Come per i figli, infatti, il provvedimento è stato adottato proprio per mantenere in vita l’azienda, senza che
questa vada a costituire un onere eccessivo. Da qui il requisito basilare per poter accedere all’esenzione di continuare nell’attività in oggetto per almeno cinque anni. Un impegno che
deve essere appositamente dichiarato dagli eredi, o dai donatari, nell’atto di donazione o successione. Se l’impegno verrà meno il beneficio decadrà.

Inoltre, nell’ipotesi in cui nell’azienda trasferita siano presenti immobili, le imposte catastali e ipotecarie, come anche le formalità di trascrizione e di voltura, non saranno dovute.

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