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Auto concessa in uso promiscuo ai dipendenti: busta paga più pesante a fine anno

La conversione in legge del decreto legge n. 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007), ha confermato l’aumento dal 30% al 50% del valore del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo
dell’auto aziendale con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, in deroga a quanto stabilito dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).

Quindi, in sede di conguaglio, i lavoratori a cui è stato concesso l’uso dell’auto aziendale sia per fini personali che per fini lavorativi (uso promiscuo) avranno un’amara “sorpresa” :
maggiori ritenute fiscali e previdenziali dalla propria “busta paga”.

Cosa cambia nel Tuir

Nell’art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir le parole <<30 per cento>> sono sostituite <<50 per cento>>. Ne consegue che la quota convenzionale del reddito costituente
fringe benefit deve essere calcolata come segue : costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI x 15.000 km x 50% (anziché per 30%). L’importo naturalmente deve essere ragguagliato al
periodo d’uso del bene nel corso del periodo d’imposta.

La predetta modifica comporta quindi un aumento del reddito convenzionale, nella misura del 66,66%, che concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Infatti, il sostituto d’imposta dovrà provvedere a ricalcolare l’importo del fringe benefit a partire dal 1° gennaio 2006. Ciò comporterà quindi un aumento
dell’imponibile fiscale e contributivo.

Il sostituto di imposta, inoltre, dovrà preoccuparsi di versare la differenza dell’imposta dovuta all’Erario e le differenze contributive all’INPS.

Ricordiamo brevemente le regole generali inerenti ai fringe benefit e facciamo un esempio pratico.

La retribuzione in natura

Con il termine fringe benefit (letteralmente benefici marginali) si intendono delle forme di retribuzione complementari alla retribuzione, riconosciuti dall’azienda al dipendente, collaboratore
o amministratore allo scopo di integrare la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività e con l’intento di fidelizzarlo. Si tratta di compensi corrisposti in natura,
a differenza dell’emolumento principale che viene erogato in denaro. Uno dei benefit piu’ ambito è, appunto, l’autovettura.

Indipendentemente dalla categoria di retribuzione in natura corrisposta, qualora il valore del benefit (o di più benefit complessivamente considerati) non superi l’importo di euro
258,23, questo non concorre alla formazione del reddito. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito determinandone l’intera
assoggettabilità ai fini fiscali e previdenziali.

Nella determinazione del valore complessivo del benefit non si deve tener conto delle erogazioni liberali di cui all’art. 51, comma 2 lett. b) del Tuir.

Esempio – Confronto tra la normativa precedente e quella attualmente in vigore e operazione di conguaglio

Dipendente che usufruisce per tutto il periodo di imposta di un’autovettura ad uso promiscuo senza alcuna trattenuta in busta paga

Tipo autoveicolo : BMW serie 1 2.0 163 cv 5 porte costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI 0,496372

Calcolo benefit con la disciplina precedente

0,496372 (costo chilometrico) x 15.000 x 30% = euro 2.233,67

L’importo di euro 2.233,67 deve essere ragguagliato a mese, pertanto 2.233,67 : 12 = euro 186,14 (importo mensile del benefit)

Calcolo del benefit con la disciplina attuale

0,496372 (costo chilometrico) x 15.000 x 50% = euro 3.722,78

L’importo di euro 3.722,78 deve essere ragguagliato a mese, pertanto 3.722,78 : 12 = euro 310,23 (importo mensile del benefit)

Calcolo dell’importo da conguagliare

Benefit da gennaio a settembre 9 (mesi) x 186,14 = euro 1.675,26

Benefit da ottobre a dicembre 3 (mesi) x 310,23 = euro 930,70 =

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Totale euro 2.605,96

Benefit annuo ricalcolato con la nuova normativa euro 3.722,78

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Differenza da portare a conguaglio euro 1.116,82

Busta paga

Nella busta paga di “fine anno” saranno evidenziate, oltre a quelle consuete, le seguenti voci rientranti nell’imponibile fiscale e contributivo :

(1) differenza fringe benefit mesi precedenti euro 1.116,82

(2) fringe benefit (mese di dicembre) euro 310,23

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